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Ordinanza 95/1986 ECLI:IT:COST:1986:95 Generato dall'IA

Ordinanza 95/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 95/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nazionale approvato con il d.P.R. l giugno 1979, n. 191, nella parte in

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Ordinanza 95/1986 · Corte costituzionale: l giugno 1979, n. 191, nella parte in

Parole chiave

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diritto regionale ente regionale imposta locale legislazione locale competenza speciale in materia di contratti di lavoro competenza territoriale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 1 giugno

1979, n. 191, nella parte in cui ha esteso la "disciplina del rapporto

di lavoro del personale degli enti locali" al personale dipendente dai

Comuni del Trentino-Alto Adige, promosso con ricorso della Regione

Trentino-Alto Adige notificato il 18 luglio 1979, depositato in

cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi

1979.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, la Regione Trentino-Alto

Adige ha denunciato di incostituzionalità l'art. 1 dell'accordo

nazionale approvato con il d.P.R. l giugno 1979, n. 191, nella parte in

cui estende al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige

"la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali",

lamentando l'invasione della sfera di attribuzione spettanti alla

Regione in tema di "ordinamento dei comuni" stessi, alla stregua degli

artt. 4, 5 n. 1 e 65 del relativo Statuto speciale: competenza già

esercitata da parte regionale, mediante la legge 11 dicembre 1975, n.

11;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza del

ricorso.

Considerato che - come questa Corte ha già rilevato con precedente

pronunzia n. 100 del 1980 - il predetto d.P.R. n. 191 del 1979 non è

configurabile come legge delegata; tra l'altro perché il d.l. 29

dicembre 1977, n. 946 (convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 43), ai

sensi del quale è stato emanato, non prevede il conferimento di alcuna

delega (come conferma anche la mancata opposizione di termini

all'esercizio del potere approvativo degli accordi del tipo di quello

in questione) e perché neppure lo stesso d.P.R. si qualifica come

fonte legislativa;

che pertanto, difettando la forza di legge dell'atto impugnato, ne

consegue la manifesta inammissibilità della relativa impugnazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 (art. 1

della allegata ipotesi di accordo), sollevata dalla Regione

Trentino-Alto Adige, con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere