Ordinanza 94/1986 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IA(come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 136 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 94/1986 · Corte costituzionale: (come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale") promosso con ordinanza
emessa il 20 giugno 1984 dal Tribunale di Bologna nel procedimento
penale a carico di Baraldi Gualtiero iscritta al n. 697 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 302 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe,
emessa nel corso di un giudizio penale di appello, ha sollevato
questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost.,
dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le
norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto
limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle pronunzie di
incostituzionalità, nel senso della invalidità di atti istruttori
(come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi
dichiarate illegittime;
che nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione
di parti, né intervento del Presidente del consiglio dei ministri.
Considerato che con sentenza n. 127/1966, richiamata dalla
successiva pronunzia n. 49/1970, questa Corte ha già escluso la
fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta
interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "è
palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale
della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento
all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale
ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta
ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1
della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1". E la stessa conclusione è
stata confermata, dalle più recenti ordinanze nn. 271 e 329/1985,
anche con riferimento all'art. 3 Cost..
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della
Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Bologna in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere