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Ordinanza 94/1986 ECLI:IT:COST:1986:94 Generato dall'IA

Ordinanza 94/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 94/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi

Regesto Legislator

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art. 136 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 94/1986 · Corte costituzionale: (come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi

Parole chiave

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principio di irretroattività impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di incostituzionalità revisione della sentenza penale perenzione dell'istanza di revisione retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 136 Cost
ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta
art. 3 Cost
anche con riferimento all'art. 3 Cost..
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della

legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale") promosso con ordinanza

emessa il 20 giugno 1984 dal Tribunale di Bologna nel procedimento

penale a carico di Baraldi Gualtiero iscritta al n. 697 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 302 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe,

emessa nel corso di un giudizio penale di appello, ha sollevato

questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost.,

dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le

norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal

giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto

limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle pronunzie di

incostituzionalità, nel senso della invalidità di atti istruttori

(come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi

dichiarate illegittime;

che nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione

di parti, né intervento del Presidente del consiglio dei ministri.

Considerato che con sentenza n. 127/1966, richiamata dalla

successiva pronunzia n. 49/1970, questa Corte ha già escluso la

fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta

interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "è

palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale

della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento

all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale

ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta

ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1

della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1". E la stessa conclusione è

stata confermata, dalle più recenti ordinanze nn. 271 e 329/1985,

anche con riferimento all'art. 3 Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della

Costituzione con l'ordinanza del Tribunale di Bologna in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere