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Ordinanza 9/1986 ECLI:IT:COST:1986:9 Generato dall'IA

Ordinanza 9/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 9/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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altra iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

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Ordinanza 9/1986 · Corte costituzionale: altra iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Parole chiave

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diritto di conoscere i propri ascendenti dichiarazione di riconoscimento discendente curatela di paternità figlio naturale congedo di paternità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice

civile in relazione all'art. 235 stesso codice, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 novembre 1983 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Esposito Giovanni e Schatzmann Silvia

iscritta al n. 870 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 1 giugno 1984 dal tribunale di Savona nel

procedimento civile vestente tra Pantaleo Gianluigi e Dotta Claudia ed

altro iscritta al n. 1277 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 24 aprile 1984 dal tribunale di Savona nel

procedimento civile vertente tra Oliveri Dorino e Oliveri Michela ed

altra iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con ordinanza in data 24 aprile 1980 (n. 250 del reg.

ord. 1985) il tribunale di Savona ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, in relazione

all'art. 235 del codice civile, nella parte in cui non prevede, in caso

di adulterio della moglie, che il termine di proposizione dell'azione

di disconoscimento di paternità da parte del marito possa decorrere,

oltre che dalla nascita del figlio, anche dal momento in cui il marito

stesso venga successivamente a conoscenza dell'adulterio, assumendo

violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che la medesima questione viene altresl' sollevata dal tribunale di

Napoli con ordinanza emessa in data 30 novembre 1983 (n. 870 del reg.

ord. 1984);

che lo stesso tribunale di Savona, con altra ordinanza in data l

giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord. 1984), nel sollevare analoga

questione, estende la censura di incostituzionalità della normativa a

tutti i " fatti che rendono ammissibile il disconoscimento ";

che i relativi giudizi attinenti alla stessa norma possono essere

insieme decisi;

considerato che questa Corte, con la sentenza n. 134 del 1985 ha

dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo

comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso

previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine per

l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito è

venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie, il che impone di

dichiarare la manifesta indatezza della questione di costituzionalità,

sollevata in termini coincidenti dalle ordinanze oggi esaminate,

peraltro tutte antecedenti alla ricordata sentenza;

che con riferimento all'ordinanza del tribunale di Savona (n. 1277

del reg. ord. 1984) con cui si estende la censura a tutti i casi in cui

il disconoscimento di paternità è ammesso, occorre rilevare che, come

risulta dal testo stesso dell'ordinanza de qua, nella specie il

giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio;

che, conseguentemente, la questione di costituzionalità

concernente casi diversi da quello oggetto del giudizio nel corso del

quale la stessa è stata sollevata si appalesa inammissibile perché

manifestamente irrilevante.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella

parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235

stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra

dal giorno in cui il marito è venuto a conoscenza dell'adulterio della

moglie, sollevate dai tribunali di Savona e di Napoli con le ordinanze

di cui in epigrafe (questione già dichiarata fondata con sentenza n.

134 del 1985);

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione, di

legittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, codice

civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia

proponibile dal padre entro il termine decorrente dalla nascita del

figlio o dalla relativa notizia e non dalla conoscenza dei fatti che

rendono ammissibile il disconoscimento, limitatamente alle ipotesi

diverse dall'adulterio della moglie, sollevata con l'ordinanza del

tribunale di Savona emessa in data l giugno 1984 (n. 1277 del reg. ord.

1984) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere