Ordinanza 84/1986 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAdell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 Cost, art. 125 della Costituzione; Ordinanza 84/1986 · Corte costituzionale: dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione") promosso con ordinanza
emessa il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso
proposto dal Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna contro il Comune
di Cervia iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1983 il T.A.R. per
l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento
regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"),
sotto il profilo che esso, attribuendo il controllo sulle deliberazioni
delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad
essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo,
violerebbe l'art. 125 Cost. a norma del quale detto controllo dovrebbe
essere attribuito ad un organo dello Stato, trattandosi di atti di
competenza regionale, ancorché delegati ad altri enti;
considerato che identica questione è stata già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 355 del 1985 e non sono stati dedotti motivi
nuovi che possano indurre ad una diversa valutazione della questione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione") sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal
T.A.R. per l'Emilia- Romagna, in riferimento all'art. 125 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere