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Ordinanza 84/1986 ECLI:IT:COST:1986:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento

Regesto Legislator

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art. 125 Cost, art. 125 della Costituzione; Ordinanza 84/1986 · Corte costituzionale: dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento

Parole chiave

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Stato regionale potere di controllo ente pubblico territoriale autonomia amministrativa controllo amministrativo polizia regionale

Disposizioni normative citate

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art. 125 Cost
violerebbe l'art. 125 Cost.
art. 125 della Costituzione
violerebbe l'art. 125 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla

organizzazione della pubblica amministrazione") promosso con ordinanza

emessa il 27 gennaio 1983 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso

proposto dal Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna contro il Comune

di Cervia iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1983 il T.A.R. per

l'Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento

regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"),

sotto il profilo che esso, attribuendo il controllo sulle deliberazioni

delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad

essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo,

violerebbe l'art. 125 Cost. a norma del quale detto controllo dovrebbe

essere attribuito ad un organo dello Stato, trattandosi di atti di

competenza regionale, ancorché delegati ad altri enti;

considerato che identica questione è stata già dichiarata non

fondata con la sentenza n. 355 del 1985 e non sono stati dedotti motivi

nuovi che possano indurre ad una diversa valutazione della questione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme

sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica

amministrazione") sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal

T.A.R. per l'Emilia- Romagna, in riferimento all'art. 125 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere