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Ordinanza 83/1986 ECLI:IT:COST:1986:83 Generato dall'IA

Ordinanza 83/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 83/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 83/1986 · Corte costituzionale: 14 del d.P.R. 29 settembre 1973,

Parole chiave

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base imponibile aliquota d'imposta tassazione secondo il potere d'apprezzamento base di reddito generalità e uniformità dell'imposizione imposta sugli stipendi

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
ivi contenuti ed il conseguente contrasto con l'art. 3 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo

comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso con

ordinanza emessa il 2 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Roma sul ricorso proposto da Buffa Giovanni contro

l'Intendenza di Finanza di Roma iscritta al n. 1311 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 113 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 2 febbraio 1984 la Commissione

Tributaria di primo grado di Roma ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche"), deducendo l'illogicità dei criteri di tassazione

ivi contenuti ed il conseguente contrasto con l'art. 3 Cost.;

considerato che successivamente l'art. 2 della legge 26 settembre

1985, n. 482 ha sostituito integralmente l'art. 14 del d.P.R. n. 597

del 1973, con effetto parzialmente retroattivo;

che, pertanto, la rilevanza della questione proposta deve essere

riesaminata dal giudice a quo alla stregua dello jus superveniens.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere