Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 79/1986 ECLI:IT:COST:1986:79 Generato dall'IA

Ordinanza 79/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 79/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 79/1986 · Corte costituzionale: 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
equo canone protrazione della locazione arretrati di locazione riduzione del canone locativo canone del diritto di superficie pigione del locatario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo

comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n.

392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con

l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1984 dal Tribunale di Bari nel

procedimento civile vertente tra Losquadro Rachele ed altri c. s.p.a.

Ambrosini Angelo, iscritta al n. 1271 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 bis

dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Bari, con ordinanza del 19 ottobre

1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "dell'art.

69, settimo comma, in riferimento agli artt. 71 e 73 della legge 27

luglio 1978, n. 392, in relazione all'art. 3 cpv. della Costituzione

della Repubblica, in quanto dalle norme della legge ora citata viene

imposto l'obbligo della corresponsione, in caso di denegato rinnovo

della locazione, di diciotto o ventuno mensilità sulla base del canone

corrente, tanto per i contratti già soggetti a proroga, quanto per

quelli alla proroga non soggetti al momento di entrata in vigore della

legge n. 392 del 1978";

considerato che l'ordinanza di rimessione, oltre a non contenere il

minimo riferimento al caso di specie, è priva di qualsiasi motivazione

in ordine alla rilevanza della proposta questione, restando in tal modo

eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione

termini e motivi della questione.

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, in riferimento

agli artt. 71 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in

riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Bari con ordinanza del 19 ottobre 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere