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Ordinanza 78/1986 ECLI:IT:COST:1986:78 Generato dall'IA

Ordinanza 78/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 78/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975,

Regesto Legislator

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Ordinanza 78/1986 · Corte costituzionale: (Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975,

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio remissione della pena estinzione della rendita d'invalidità remissione del debito perenzione dell'azione cessazione delle prestazioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56 della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

Così come integrato dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431

(Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975,

n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure

privative e limitative della libertà), promosso con l'ordinanza emessa

il 4 aprile 1984 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per

i minorenni di Torino sull'istanza proposta da Ricca Franco, iscritta

al n. 1084 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza

del 4 aprile 1984, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

"Così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431,

nella parte in cui sono previsti, per la presentazione della richiesta

di remissione del debito, termini perentori individuati in relazione

alla data di dimissione del condannato o dell'internato;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

infondata;

considerato che la questione è già stata decisa nel senso

dell'inammissibilità con la sentenza n. 51 del 1984, in quanto che

l'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del

d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339), unico precetto che stabilisca limiti di

tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della "richiesta"

o della "proposta" di remissione del debito, è inserito in un testo

normativo privo di forza di legge, come tale non suscettibile di

sindacato nella presente sede, mentre l'art. 56 della legge 26 luglio

1975, n. 354, non contemplando, né implicitamente né tanto meno

esplicitamente, la necessità di alcuna integrazione circa i termini

per l'esercizio del diritto ivi previsto, non può essere coinvolto

nella proposta denuncia di illegittimità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n.

354, "Così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n.

431, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di

Torino con ordinanza del 4 aprile 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere