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Ordinanza 74/1986 ECLI:IT:COST:1986:74 Generato dall'IA

Ordinanza 74/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 74/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 74/1986 · Corte costituzionale: dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione

Parole chiave

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tempestività tributaria multa al contribuente dilazione di pagamento arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto

comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 7

novembre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona,

iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata con

riferimento all'art. 3 Cost. questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione

e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) "nella parte in cui non

prevede per il curatore del fallimento che il termine di pagamento

della pena pecuniaria abbia a decorrere dalla data di esecutività del

piano di riparto e non già dalla data di notifica del processo verbale

di constatazione".

Considerato che la questione, prospettata negli identici termini,

è stata dichiarata manifestamente inammissibile con la ord. n. 304 del

1985, sul rilievo che il richiesto intervento della Corte implicherebbe

una scelta discrezionale che solo al legislatore è dato di effettuare;

che tali considerazioni vanno nella fattispecie confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto) in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione

tributaria di primo grado di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere