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Sentenza 72/1986 ECLI:IT:COST:1986:72 Generato dall'IA

Sentenza 72/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 72/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Sentenza 72/1986 · Corte costituzionale: 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità età legale di pensionamento priorità dell'integrazione sulla rendita licenza edilizia concessa a titolo precario ricongiungimento familiare inverso rinascita della qualità d'assicurato

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo

comma l. 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie

a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento

di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato) promosso

con l'ordinanza emessa il 17 marzo 1978 dalla Corte dei conti sul

ricorso proposto da Dotti Clarice, iscritta al n. 706 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 345 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

:

La Corte dei conti - Sezione IV giurisdizionale - ha sollevato, con

ordinanza emessa il 17 marzo 1978 e pervenuta alla Corte costituzionale

il 21 settembre 1979, questione di legittimità costituzionale, con

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11, secondo comma, della legge

15 febbraio 1958, n. 46 e dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui si richiede per la

riversibilità della pensione una differenza di età non superiore ai

venticinque anni tra i coniugi, nella ipotesi di matrimonio contratto

da pensionato statale, mentre tale requisito non è richiesto per il

correlativo caso di pensionato della previdenza sociale.

Il giudizio nel corso del quale l'ordinanza è stata emessa è

stato promosso da Dotti Clarice, vedova del generale di corpo d'armata

Zauli Adolfo, avverso il provvedimento di diniego della riversibilità

della pensione da parte dell'Amministrazione, che aveva rilevato una

differenza di età tra i coniugi di oltre trentadue anni (requisito

ostativo nella fattispecie di matrimonio contratto dopo la cessazione

dal servizio ed in mancanza di prole).

Il Collegio a quo ha motivato l'ordinanza di rimessione sostenendo

che il criterio limitativo della differenza di età tra i coniugi non

superiore a venticinque anni comporterebbe una ingiustificato

disparità di trattamento, essendo previsto dalla legge per il coniuge

superstite di pensionato statale e non per quello di pensionato della

previdenza sociale.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri contestando tale assunto, poiché il diverso trattamento

troverebbe giustificazione nel rispettivo sistema dettato dalle singole

leggi per ciascuna categoria di pensionati.

:

1. - L'ordinanza di rimessione pone la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1092 (e, antecedentemente, dell'art. 11, secondo comma, l. 15 febbraio

1958, n. 46), nella parte in cui si richiede per la riversibilità

della pensione, nella ipotesi di matrimonio contratto da pensionato

statale, una differenza di età tra i coniugi non superiore a

venticinque anni: e ciò in relazione all'art. 3 Cost., non essendo

tale requisito richiesto per il correlativo caso del pensionato della

previdenza sociale (art. 24 l. 30 aprile 1969, n. 153).

2. - La questione è infondata.

Questa Corte ha già, in passato, affermato che le pensioni

spettanti agli impiegati statali, come pure quelle relative, in genere,

a personale di enti pubblici e a carico di questi ultimi, sono soggette

a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione generale

obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essendo i

rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni

soggettive ed oggettive (quali la continuità e durata del rapporto di

impiego, l'entità dei contributi versati) specifiche di ciascuna

categoria (sent. n. 155 del 1969; sent. n.30 del 1976).

Più indicativamente, quindi, la non comparabilità globale dei due

diversi regimi pensionistici discende dalla non omogeneità tra impiego

pubblico e privato (sent. n. 193 del 1981) pur dovendosi dare atto di

un processo di avvicinamento, non già di osmosi integrale, che si è

venuto attuando tra i due diversi tipi di rapporto di lavoro, senza con

ciò intaccare sistemi che restano interni ai rispettivi ordinamenti.

In conclusione, che il legislatore, nel dettare i vari e diversi

criteri limitativi per la riversibilità della pensione del dipendente

che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, non abbia

accolto, nella disciplina della previdenza sociale, quello della

differenza di età tra i coniugi non superiore a venticinque anni, non

implica, per ciò soltanto, che tale indubbiamente più favorevole

normativa possa riferirsi anche alla differente disciplina attinente al

pubblico impiego.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, secondo comma, l. 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme

sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 81, terzo

comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e

militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza

in epigrafe, in relazione all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere