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Sentenza 65/1986 ECLI:IT:COST:1986:65 Generato dall'IA

Sentenza 65/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 65/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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30 dicembre 1923 n. 3269 (Approvazione del testo di legge del registro)

Regesto Legislator

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art. 53 Cost, art. 980 cod. civ; Sentenza 65/1986 · Corte costituzionale: 30 dicembre 1923 n. 3269 (Approvazione del testo di legge del registro)

Parole chiave

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cosa senza padrone divisione della proprietà proprietà esclusiva trasferimento della proprietà usufrutto regime della proprietà

Disposizioni normative citate

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art. 53 Cost
contrasti con l'art. 53 Cost., una volta che il codice civile del 1942
art. 980 cod. civ
più con la norma dell'art. 980 del codice vigente, che sanziona il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del r.d.

30 dicembre 1923 n. 3269 (Approvazione del testo di legge del registro)

promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1978 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Firenze sul ricorso proposto da Guastini

Laura e Franchi Osvaldo, iscritta al n. 609 del registro ordinanze del

1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45

dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja;

udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

:

1. - Con atto registrato il 10 agosto 1959 Guastini Laura e Franchi

Osvaldo, rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuario di un

terreno con casa colonica sito a Castellina in Chianti, vendevano

contestualmente i loro diritti a Montereggi Carlo, il quale acquistava

la piena proprietà dell'immobile.

L'Ufficio del registro di Firenze, ai sensi dell'art. 21 r.d. 30

dicembre 1923 n. 3269, tassava la riunione dell'usufrutto alla nuda

proprietà, emettendo la relativa ingiunzione a carico della Guastini.

Questa ricorreva prima alla Commissione provinciale e poi alla

Commissione centrale delle imposte, la quale, dopo l'entrata in vigore

delle nuove norme sul contenzioso tributario, rimetteva gli atti alla

Commissione di secondo grado di Firenze.

Quest'ultima con ordinanza del 27 maggio 1978 sollevava questione

incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53

Cost., dell'art. 21 della citata legge di registro, nella parte in cui

implicitamente dispone che sia dovuta dal nudo proprietario l'imposta

di consolidazione, anche quando lo stesso e l'usufruttuario

trasferiscano i propri diritti ad un medesimo terzo, che intende

divenire pieno proprietario.

Ad avviso della Commissione, la consolidata giurisprudenza della

Cassazione - secondo cui "la cessione contestuale della nuda proprietà

e dell'usufrutto a favore della stessa persona che acquista l'intera

proprietà del bene, presuppone una rinuncia abdicativa dell'usufrutto,

che si consolida a favore del nudo proprietario alienante" - se si

giustificava nel vigore del cod. civile del 1865, il quale con l'art.

492 stabiliva la non cedibilità dell'usufrutto, non si concilierebbe

più con la norma dell'art. 980 del codice vigente, che sanziona il

principio della libera cedibilità del medesimo. Per modo che - ove

(come nella specie) le parti cedano (in conformità all'attuale

ordinamento civilistico) i rispettivi diritti reali limitati - la

tassazione, a carico del nudo proprietario, della consolidazione non

sarebbe più riferibile ad un effettivo risultato economico da lui

realizzato, risultato a cui invece potrebbe collegarsi, in base al

principio della capacità contributiva, la corrispondente obbligazione

d'imposta.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuta la Presidenza

del Consiglio dei ministri, la quale ha concluso per l'infondatezza

della questione, escludendo che l'innovazione recata dall'art. 980 cod.

civ. (sulla cedibilità dell'usufrutto) abbia in alcun modo influito

sulla tradizionale applicazione dell'imposta di consolidazione nella

situazione di specie. E ciò in quanto - se è pur vero che la somma

dei due diritti parziari corrisponde alla proprietà piena - vero

sarebbe altresl' che "le due prospettate situazioni non coincidono,

perché quando si vuole acquistare e in concreto si acquista

direttamente la piena proprietà di un bene, non si possono acquistare

separatamente la nuda proprietà e l'usufrutto", che rimarrebbe pur

sempre legato alla durata della vita del titolare.

:

1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Commissione tributaria di

secondo grado di Firenze dubita della legittimità costituzionale della

disposizione dell'art. 21 della legge di registro, approvata con r.d.

30 dicembre 1923 n. 3269, concernente la c.d. imposta di consolidazione

dell'usufrutto con la nuda proprietà: disposizione che, com'è noto,

ha dato luogo a numerose critiche e contrastanti orientamenti (di essa

si è occupata, sotto un profilo diverso dall'attuale, anche questa

Corte con la sentenza 18 giugno 1963 n. 92). A seguito della riforma

tributaria, in attuazione del criterio di semplificazione dettato

dall'art. 7 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825, la ricordata

disciplina è stata abolita e sostituita, nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

634, con altra più semplice e più aderente a criterio generale che

regola la tassazione in tema di imposta di registro. Però la

precedente normativa continua ad applicarsi ai rapporti anteriori, come

correttamente è stato ritenuto dal giudice a quo, e come risulta ora

anche dal d.l. 6 gennaio 1986 n. 2, convertito in legge 7 marzo 1986 n.

60, in quanto l'art. 6 mantiene l'imposta di consolidazione, prevista

dal cit. art. 21, per le ipotesi in cui la riunione dell'usufrutto alla

nuda proprietà sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore del

d.P.R. n. 634 del 1972, e nella specie trattasi di consolidazione

verificatasi nel 1959.

2. - Il giudice a quo accoglie, rispetto alla norma denunciata,

l'interpretazione consolidata della giurisprudenza, secondo cui il

simultaneo trasferimento, da parte dei rispettivi titolari, della nuda

proprietà e dell'usufrutto di un ben a favore di un terzo, che intende

acquistarne il pieno dominio presuppone la riunione di entrambi i

diritti in capo al nudo proprietario alienante, dal quale, pertanto, è

dovuta l'imposta di consolidazione.

Lo stesso giudice ritiene però che la norma, Così intesa,

contrasti con l'art. 53 Cost., una volta che il codice civile del 1942

ha innovato la disciplina dettata in materia dal codice del 1865,

giacché, mentre quest'ultimo non consentiva la cessione dell'usufrutto

(art. 492), quello attuale l'ha invece espressamente permessa (art.

980). Il che impedirebbe - secondo il detto giudice - di ravvisare

nella vicenda giuridica qui considerata un fenomeno di consolidazione a

favore del nudo proprietario, e quindi un vantaggio economico

indicativo di capacità contributiva: nei confronti di questo - si

afferma testualmente nell'ordinanza - "non è possibile rinvenire la

idoneità soggettiva all'obbligazione di imposta, deducibile dal

presupposto al quale la prestazione è collegata, non sussistendo alcun

elemento economico reale e corrispondendo il meccanismo della norma ad

una mera presunzione smentita dalla realtà contrattuale".

3. - Così precisati i termini della questione, non può dubitarsi

della sua infondatezza.

È chiaro, infatti, che il potere di disposizione

dell'usufruttuario, pur diversamente regolato nel codice civile

abrogato e in quello vigente, concerne esclusivamente la sfera

giuridica dell'usufruttuario medesimo e non incide su quella del nudo

proprietario, la quale non viene alterata, sotto l'angolo visuale che

qui interessa, dalla ricordata modificazione legislativa. L'ordinanza

di rimessione non si preoccupa di fornire alcun elemento a sostegno del

contrario presupposto da cui muove, limitandosi alle assiomatiche

affermazioni sopra riportate e non affrontando Così in termini

corretti il vero problema: il quale si ricollega non già alla suddetta

modificazione normativa, bensl' alla inidoneità della cessione

dell'usufrutto, e contestualmente della nuda proprietà, a realizzare

il risultato perseguito dalle parti, che non consiste nella duplice

alienazione dei due diritti frazionari, ma si sostanze nel

trasferimento della piena proprietà del bene. E tale trasferimento

esige di necessità che in un momento, se non cronologicamente, almeno

logicamente anteriore, sia avvenuta la riunione degli indicati diritti

frazionari in capo ad uno stesso soggetto, ossia al nudo proprietario,

il quale pertanto, a seguito di detta consolidazione, consegue il

potere di trasferire la piena proprietà, di cui è diventato titolare,

al soggetto che intende acquistarla.

In ciò trova la sua ragione giustificativa l'imposizione

tributaria a carico dello stesso nudo proprietario, la cui capacità

contributiva peraltro non può essere considerata, come vorrebbe

l'ordinanza di rimessione, soltanto in relazione alla fase finale della

vicenda giuridica, ma deve essere valutata complessivamente, tenendo

conto anche del suo momento iniziale.

E la c.d. imposta di consolidazione, secondo un pacifico

orientamento giurisprudenziale, ha carattere complementare rispetto al

tributo principale precedentemente corrisposto (al momento

dell'acquisto), essendone rinviata soltanto la liquidazione al tempo

della riunione dei due diritti reali frazionari: pertanto, la capacità

contributiva, se sussistente in riferimento al tributo principale, già

corrisposto, non può poi fare difetto rispetto a quello complementare,

che integra il contenuto dell'unica obbligazione gravante sul

contribuente.

Senza dire che la consolidazione, anche in sé considerata,

incrementa pur sempre la posizione del nudo proprietario perché gli

permette di cedere non già il proprio diritto, privo delle facoltà di

godimento, bensl' la piena proprietà del bene che il terzo intende

acquistare dietro versamento del prezzo commisurato al diritto

medesimo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, sollevata in riferimento

all'art. 53 Cost. dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere