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Ordinanza 56/1986 ECLI:IT:COST:1986:56 Generato dall'IA

Ordinanza 56/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 56/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dicembre 1984 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Moncada

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 56/1986 · Corte costituzionale: dicembre 1984 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Moncada

Parole chiave

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perdita di sostegno compenso del curatore fallimentare debito pecuniario indennizzo pecuniario retribuzione del curatore restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, in

relazione all'art. 23, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge

fallimentare) promossi con due ordinanze emesse il 7 novembre e il 12

dicembre 1984 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Moncada

Vittorio e Misenti Giovanni ed altro e Pulidori Franco contro

Fallimento s.r.l. Galleria Antiquaria S. Maria iscritte ai nn. 519 e

729 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 279 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che I) con ordinanza emessa il 12 dicembre 1984 (pervenuta

alla Corte il 10 luglio 1985; comunicata il 27 febbraio 1985 e

notificata il 2 marzo successivo; pubblicata nella G. U. n. 279 bis del

27 novembre 1985 e iscritta al n. 519 R.O. 1985) sul ricorso proposto

da Pulidori Franco contro Fall. s.r.l. Galleria Antiquaria S. Maria

avverso il provvedimento 7 marzo 1981 del Tribunale di Pisa, sez.

fallimentare, la Corte di cassazione - sezione I civile ha dichiarato

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma

primo r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) in relazione

all'art. 23 comma primo dello stesso nella parte in cui, avverso il

decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso agli

incaricati per l'opera prestata nell'interesse del fallimento (art. 25

n. 7 l. fall.) è previsto il reclamo al tribunale da proporre nel

termine di tre giorni dalla data del decreto medesimo sul riflesso

della incongruità di tale termine, che sarebbe rimossa o facendolo

decorrere dalla data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o

estendendo al reclamo ex art. 26 le regole generali che disciplinano i

procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 742 bis c.p.c.); II)

con ordinanza emessa il 7 novembre 1984 (pervenuta alla Corte il 18

ottobre 1985; notificata e comunicata il 19 settembre dello stesso

anno; pubblicata nella G. U. n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta

al n. 729 R.O. 1985) sul ricorso proposto da Moncada Vittorio contro

Misenti Giovanni e altro avverso il decreto 18-29 novembre 1983 del

Tribunale di Ragusa, che aveva ridotto a lire 6.005.000 il compenso per

l'opera di stimatore e coadiutore prestata dal Moncada nell'interesse

del fallimento di Augeri Sante, la Corte di cassazione - sezione I

civile aveva dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento

all'art. 24 comma primo e secondo Cost., la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo in relazione

all'art. 23 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in cui assoggetta

al reclamo al tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i

provvedimenti decisori del giudice delegato nelle controversie su

diritti soggettivi ad esso attribuite dalla legge.

Considerato che I) con sent. 22 novembre 1985, n. 303 questa Corte

ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942, n.

267, in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7, ultima

proposizione, stesso decreto, nella parte in cui assoggetta a reclamo

al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato liquida il

compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata nell'interesse del

fallimento, II) che l'ampliatio ai provvedimenti decisori del giudice

delegato nelle controversie su diritti soggettivi ad esso attribuite

dalla legge, cui è addivenuta la Corte di cassazione con la ord. 7

novembre 1984, non ha riscontro nella res in iudicium deducta, che si

identifica nelle controversie su compensi di stimatore e coadiutore

nell'interesse del fallimento, e, pertanto, sfugge all'esame di questa

Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 519 e 729 R.O. 1985, dichiara

la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 in riferimento all'art. 23 comma primo

r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sent. 22 novembre 1985, n. 303.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere