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Ordinanza 44/1986 ECLI:IT:COST:1986:44 Generato dall'IA

Ordinanza 44/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 44/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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alla procedura di concordato preventivo di Corsi Mirella e della s.r.l.

Regesto Legislator

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Ordinanza 44/1986 · Corte costituzionale: alla procedura di concordato preventivo di Corsi Mirella e della s.r.l.

Parole chiave

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compenso del curatore fallimentare retribuzione del curatore doveri e diritti del funzionario rispetto della dignità delle funzioni potere discrezionale del compilatore/valutatore ufficiale dei fallimenti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione fra i

poteri dello Stato sollevato dal giudice delegato presso la Sezione

fallimentare del Tribunale di Roma nei confronti del Ministero di

Grazia e Giustizia, sorto a seguito della relazione ispettiva del

Ministero di Grazia e Giustizia ricevuta il 6 maggio 1981 ed iscritto

al n. 22 del registro ammissibilità ricorso conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il giudice delegato, presso la Sezione fallimentare

del Tribunale di Roma, al fallimento della s.n.c. Persano Dalma e C. e

alla procedura di concordato preventivo di Corsi Mirella e della s.r.l.

Satra ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Ministero

di Grazia e Giustizia, il quale avrebbe indebitamente interferito nelle

attribuzioni ad esso giudice riservate;

che il ricorso è in sostanza Così motivato:

a) in una relazione al Ministero di Grazia e Giustizia degli organi

che avevano condotto una ispezione presso la Sezione fallimentare, sono

stati formulati rilievi circa i criteri adottati dai giudici della

Sezione con riguardo alla retribuzione del lavoro straordinario svolto

dai cancellieri e all'intervento dei cancellieri nella redazione degli

inventari nei concordati preventivi;

b) i rilievi discenderebbero, tuttavia, da una erronea

interpretazione delle disposizioni di legge: mentre, si soggiunge,

l'adozione di alcun altro eventuale provvedimento del giudice

ricorrente in difformità dall'interpretazione accolta dal Ministero

costituirebbe oggetto di ulteriori censure nella "nuova ispezione

attualmente in corso", presso la Sezione fallimentare, nonché di

"presumibili azioni disciplinari";

c) l'attività svolta dal giudice delegato al fallimento e alla

procedura di concordato preventivo ha natura giurisdizionale - salvo a

stabilire quale parte di essa spetti alla giurisdizione contenziosa e

quale a quella volontaria - e la magistratura, anche nel settore

fallimentare, si configura come ordine autonomo, e pertanto sciolto da

qualsiasi dipendenza da soggetti ad esso estranei e Così, nella

specie, dal potere esecutivo; del resto, la legge 12 ottobre 1962, n.

1311, nel disciplinare l'organizzazione e il funzionamento

dell'Ispettorato Generale, si limiterebbe a disporre - in conformità

all'esigenza di tutelare l'indipendenza e il prestigio del giudice -

che gli ispettori rilevano soltanto dati statistici e possono su tale

base esclusivamente riferire circa l'entità e tempestività del lavoro

svolto dai magistrati.

Ritenuto altresl':

che il conflitto è promosso nei confronti del Ministero di Grazia

e Giustizia, in quanto la relazione ispettiva, con la quale si assume

posta in essere la denunciata interferenza nell'esercizio della

giurisdizione, sarebbe stata fatta propria dal Ministro, che l'ha

trasmessa sia al Consiglio Superiore della Magistratura, sia al

Presidente del Tribunale di Roma e ha disposto una nuova ispezione.

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, legge

n. 87 del 1953, la Corte in questa fase è chiamata a delibare senza

contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la

materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza",

rimanendo perciò impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre nel corso ulteriore

del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni;

che per l'ammissibilità del conflitto è prescritto, a norma del

citato art. 37, il concorso dei seguenti requisiti soggettivi ed

oggettivi: il conflitto deve sorgere tra organi competenti a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui essi appartengono e

riguardare la delimitazione della relativa sfera di attribuzione

secondo le norme costituzionali;

che, nel caso in esame, il ricorso è proposto di fronte a rilievi

formulati nella relazione dagli organi ispettivi del Ministero della

Giustizia, in assenza di alcun provvedimento, disciplinare o di altra

natura, del Ministro: il quale ultimo, ad avviso del giudice delegato

al fallimento, sarebbe, in quanto organo di vertice

dell'Amministrazione, legittimato passivo come parte nel prospettato

conflitto;

che difetta in conseguenza il possibile oggetto della controversia

instaurata avanti la Corte: l'avere il Ministro - come si afferma dal

ricorrente, sempre nel presupposto della legittimazione passiva di tale

organo - inviato l'anzidetta relazione al Consiglio Superiore della

Magistratura e al Presidente del Tribunale di Roma, o disposto nuova

ispezione in vista di ulteriori, e soltanto eventuali, suoi

provvedimenti, costituisce, infatti, un adempimento procedurale nel

corso dell'attività ispettiva, che non concreta, nemmeno in via

preparatoria, gli estremi di alcun atto idoneo a ledere la invocata

sfera del potere giurisdizionale o ad interferire altrimenti nel

relativo esercizio;

che questo rilievo determina l'inammissibilità del conflitto e

assorbe ogni altro profilo da esaminare in questa sede.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere