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Ordinanza 316/1986 ECLI:IT:COST:1986:316 Generato dall'IA

Ordinanza 316/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 316/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 dell'anno

Regesto Legislator

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Ordinanza 316/1986 · Corte costituzionale: 182 dell'anno

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative restituzione dei sussidi statali risarcimento per errore giudiziario perenzione del diritto amministrativo motivazione inadeguata delle censure costituzionali imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

22 ottobre 1971, n. 865 ("Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica

utilità; modifiche ed integrazioni alle

LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre

1964, n.847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari

nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata"),

promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1978 dal Tribunale di

Brescia nel procedimento civile vertente tra Maffeis Santo e il

Comune di Gussago, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 182 dell'anno

1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio nel quale Maffeis Santo,

affittuario coltivatore diretto di terreni di proprietà di Gatti

Pier Luigi, chiedeva che il Tribunale di Brescia condannasse

l'espropriante Comune di Gussago al risarcimento del danno per essere

stati occupati i terreni prima ancora della determinazione

dell'indennità provvisoria a lui spettante, il giudice adito ha

sollevato d'ufficio con ordinanza del 31 maggio 1978, pervenuta alla

Corte costituzionale il 9 aprile 1979, questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 2 della Costituzione,

dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (espropriazione per

pubblica utilità e coordinamento dell'edilizia residenziale), nella

parte in cui, dopo aver riconosciuto al coltivatore non proprietario

(fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante) un diritto, autonomo

e disgiunto da quello del proprietario, a percepire un'indennità di

pari importo:

a) non consente al coltivatore stesso di essere parte del

procedimento ablativo;

b) subordina il pagamento dell'indennità a lui spettante al

comportamento del proprietario, cui è rimessa l'accettazione

dell'indennità per lui solo predeterminata;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, eccependo il difetto di rilevanza della questione e

contestandone comunque la fondatezza nel merito.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione fa difetto

un'adeguata motivazione circa la rilevanza della questione nel

giudizio de quo, né l'esposizione dei fatti e delle vicende

processuali contenute nell'ordinanza stessa fornisce elementi che

consentano di dedurre se la decisione della questione proposta rilevi

o meno nel procedimento pendente davanti al giudice a quo, avente ad

oggetto un'istanza di risarcimento dei danni per fatto illecito della

pubblica Amministrazione;

che l'ordinanza - secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte - va quindi dichiarata inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Brescia con ordinanza del 31 maggio

1978.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE