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Ordinanza 312/1986 ECLI:IT:COST:1986:312 Generato dall'IA

Ordinanza 312/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 312/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.1, u. co.

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 312/1986 · Corte costituzionale: 3 Cost., degli artt.1, u. co.

Parole chiave

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proroga della curatela carenza di urgenza proroga tardiva del termine proroga della carcerazione espulsione deroga in caso di stato di emergenza ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.1, u.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultimo

comma, e 2 d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, modificato con legge 31 marzo

1979 n. 93 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio

degli immobili adibiti ad uso di abitazione), promossi con due

ordinanze emesse il 4 luglio e il 12 novembre 1979 dal Pretore di

Carpi nei procedimenti civili vertenti tra Capozzi Michele c.

Pagliuca Gerardo e Rovatti Franco c. Frignani Claudio e da Ferrari

Walter c. gli eredi di Boccaletti Edoardo, iscritte al n. 711 reg.

ord. 1979 e n. 174 del reg. ord. 1980 pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1979 e n. 138 dell'anno

1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento tra Capozzi Michele e

Pagliuca Gerardo, il Pretore di Carpi, con ordinanza del 4 luglio

1979 (n.711 del 1979) sollevava questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt.1, u. co.

e 2 della l. 31 marzo 1979 n. 93, nella parte in cui dispongono che

la dilazione dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli

immobili destinati ad uso abitativo non si applica a quelli fondati

sull'urgente e improrogabile necessità del locatore;

che identica questione di legittimità costituzionale veniva

sollevata dallo stesso Pretore di Carpi, con ordinanza del 12

novembre 1979 (n. 174 del 1980), nei procedimenti esecutivi riuniti

iniziati su ricorsi proposti da Rovatti Franco contro Frignani

Claudio e da Ferrari Walter contro gli eredi di Boccaletti Edoardo;

che interveniva la Presidenza del Consiglio dei ministri,

chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono

essere riuniti;

che dopo le due ordinanze di rimessione la materia è stata

nuovamente disciplinata dall'art. 3 della l. 1 febbraio 1980 n. 25 e

successivamente da altri provvedimenti legislativi tra cui, da

ultimo, il d.l. 29 ottobre 1986 n. 708;

che pertanto va disposto il rinvio degli atti al giudice a quo,

a cui spetta valutare se la questione sollevata sia tuttora

rilevante, alla stregua della normativa sopravvenuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Carpi.

Così deciso in Roma in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE