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Ordinanza 310/1986 ECLI:IT:COST:1986:310 Generato dall'IA

Ordinanza 310/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 310/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento civile vertente tra Jacoponi Riccardo e l' I.N.P.S.,

Regesto Legislator

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Ordinanza 310/1986 · Corte costituzionale: nel procedimento civile vertente tra Jacoponi Riccardo e l' I.N.P.S.,

Parole chiave

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prestazioni dell'assicurazione invalidità priorità dell'integrazione sulla rendita rendita intera soppressione delle rendite di invalidità rendita per menomazione dell'integrità inserimento delle persone con disabilità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni

per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"),

promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal Pretore di Pisa,

nel procedimento civile vertente tra Jacoponi Riccardo e l' I.N.P.S.,

iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza in data 9 marzo

1982, ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,

comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (recante

disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il

diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità

erogata dall'I.N.P.S. a chi sia titolare di una rendita vitalizia a

carico del fondo di previdenza interno dell'I.N.A.I.L.;

Considerato che la norma è già stata dichiarata illegittima,

sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre

1985;

che, inoltre, la medesima questione, relativa a titolari di

trattamenti previdenziali a carico del fondo di previdenza

I.N.A.I.L., sostitutivi del normale trattamento di pensione, ha già

formato oggetto, sotto identici profili, delle precedenti ordinanze

della Corte n. 93 del 9 aprile 1986 e n. 206 del 1° luglio 1986;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già

dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del

1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE