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Ordinanza 309/1986 ECLI:IT:COST:1986:309 Generato dall'IA

Ordinanza 309/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 309/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dall'Intendenza di Finanza di Roma contro Iezzi Emanuele, iscritta al

Regesto Legislator

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Ordinanza 309/1986 · Corte costituzionale: dall'Intendenza di Finanza di Roma contro Iezzi Emanuele, iscritta al

Parole chiave

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prestazioni indebitamente riscosse percepzione indebita di disoccupazione compensazione della rendita d'invalidità prestazioni d'invalidità dell'assicurato pensione alimentare d'indigenza esenzione dal pagamento dei contributi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett. e),

e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 luglio 1983 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Rimini sul ricorso proposto da Torri

Giorgio iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1985 dalla Commissione

Tributaria Centrale sul ricorso proposto

dall'Intendenza di Finanza di Roma contro Iezzi Emanuele, iscritta al

n. 760 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª s.s. dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Iezzi Emanuele nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 12,

lett. e) e 13 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e

disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sotto il

profilo che essi - rispettivamente - assoggettando a tassazione anche

le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e determinando il

relativo meccanismo impositivo, contrasterebbero con gli artt. 3, 38,

53 e 76 Cost.;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che i

giudizi vanno riuniti;

che, successivamente alla proposizione di dette questioni di

legittimità costituzionale le norme impugnate sono state modificate

dalla l. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento

tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali

corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita),

dichiarata parzialmente illegittima con sentenza 7 luglio 1986, n.

178;

che, pertanto, è necessario un riesame della rilevanza della

questione proposta da parte dei giudici a quibus alla stregua dello

jus superveniens;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

secondo grado di Perugia, perché riesamini alla stregua dello jus

superveniens la rilevanza della questione sollevata con le ordinanze

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE