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Ordinanza 308/1986 ECLI:IT:COST:1986:308 Generato dall'IA

Ordinanza 308/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 308/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Roccella Jonica (Reggio Calabria)"), promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

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art. 134 della Costituzione; Ordinanza 308/1986 · Corte costituzionale: Roccella Jonica (Reggio Calabria)"), promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

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trasferimento della proprietà fondo espropriato retrocessione di beni espropriati trasferimento degli indici diritto fondiario trasferimento di concessione

Disposizioni normative citate

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art. 134 della Costituzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dei d.d.P.R. 18 dicembre

1952, n. 3270 ("Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della

Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di

proprietà di Pellicano Pier Domenico fu Francesco Maria, nei comuni

di Gioiosa Jonica e Marina di Gioisa Jonica (Reggio Calabria)") e n.

3271

("Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione

speciale per la riforma agraria, di terreni di proprietà di

Pellicano Pier Domenico fu Francesco Maria, siti nel comune di

Roccella Jonica (Reggio Calabria)"), promosso con ordinanza emessa il

13 luglio 1982 dal Tribunale di Locri nel procedimento civile

vertente tra Pellicano Pier Domenico e l'Opera Valorizzazione Sila,

iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con ordinanza del 13 luglio 1982 il Tribunale di

Locri, nel procedimento civile tra Pellicano Pier Domenico e l'Opera

Valorizzazione Sila, solleva su istanza dell'attore, in base all'art.

134 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei

d.d.P.R. 18 dicembre 1952, nn. 3270 e 3271, per ipotesi di eccesso

nell'esercizio della funzione legislativa delegata rispetto all'art.

4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

che - secondo l'ordinanza - i decreti impugnati avrebbbero

disposto nei confronti di Pellicano Pier Domenico uno scorporo di

terrreni ricadenti nei Comuni di Gioiosa Jonica, Marina di Gioiosa

Jonica e Roccella Jonica (prov. di Reggio Calabria) in quantità

maggiore di quella consentita per legge, essendo stati inclusi nel

coacervo fondiario, eseguito per la determinazione della quota di

scorporo, trenta ettari di terreno del fondo "Prateria" non

appartenenti all'espropriato, in quanto già trasferiti con rogito

notaio Pellizzieri del 4 febbraio 1949 (anteriore quindi alla data

del 15 novembre 1949 fissata dall'art. 2, primo comma, della legge 12

maggio 1950, n. 230, per il computo dei patrimoni privati) ai coeredi

Massimo, Carlo, Leo e Giulia Pellicano mediante transazione relativa

a diritti ereditari;

che dagli atti di causa risulta - senza che ne sia fatto cenno

nell'ordinanza di rimessione - che la questione era già stata

sollevata sotto identico profilo nello stesso procedimento de quo con

ordinanza del medesimo Tribunale di Locri del 23 luglio 1957 e decisa

da questa Corte con ordinanza del 18 dicembre 1958, n. 83, che aveva

disposto la restituzione degli atti al Tribunale per omessa

valutazione della rilevanza, avendo mancato di definire la natura

traslativa o meno del negozio notaio Pellizzieri invocato dal

Pellicano a base del denunciato eccesso di delegazione;

che nel prosieguo del giudizio di merito lo stesso Tribunale a

quo aveva risolto questo punto con sentenza non definitiva del 13

luglio 1982, che aveva dichiarato l'efficacia reale della transazione

ereditaria del 4 febbraio 1949;

che tale sentenza parziale è stata appellata dall'O.V.S.

davanti alla Corte d'appello di Reggio Calabria con ricorso

notificato il 27 luglio 1982, senza si abbia notizia del suo esito;

Ritenuto, pertanto, necessario accertare l'esito

dell'impugnazione, dalla cui decisione dipende il controllo della

rilevanza della questione sollevata, alla stregua della citata

ordinanza di questa Corte n. 83 del 1958.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospende la decisione della causa e manda alla Cancelleria di

richiedere agli uffici giudiziari competenti le relative informazioni

circa l'esito del giudizio d'appello di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE