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Ordinanza 293/1986 ECLI:IT:COST:1986:293 Generato dall'IA

Ordinanza 293/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 293/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice

Regesto Legislator

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Ordinanza 293/1986 · Corte costituzionale: decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice

Parole chiave

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mercede del perito onorario indennità di patrocinio professioni giudiziarie responsabilità dell'avvocato compenso per prestazioni
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 del regio

decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice

di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre

1978 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra

Pagano Michele ed altro e il Ministero di Grazia e Giustizia,

iscritta al n. 557 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli con ordinanza del 12 dicembre

1978 ha denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, l'illegittimità dell'art. 23 del regio decreto 28

maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale), "nella parte in cui non prevede il potere del

perito giudiziario di agire in giudizio a tutela del proprio diritto

ad un giusto onorario per l'incarico giudiziario svolto";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata "ininfluente o

comunque non fondata";

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi

spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori

per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria),

la quale ha espressamente abrogato (art. 13) la norma impugnata, in

pari tempo legittimando (art. 11 quinto e sesto comma) il perito, il

consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico

ministero e le parti private interessate a proporre ricorso contro il

decreto di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 29 della

legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore

per prestazioni giudiziali in materia civile);

e che spetta al giudice a quo verificare se alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia ancora rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE