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Ordinanza 281/1986 ECLI:IT:COST:1986:281 Generato dall'IA

Ordinanza 281/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 281/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con

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Ordinanza 281/1986 · Corte costituzionale: (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con

Parole chiave

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rendita per fratelli e sorelle rendita d'invalidità per coniugi discendente assegni familiari divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero indennità in caso di paternità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della

legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra) e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968 n. 313

(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con

l'ordinanza emessa il 4 giugno 1980 dalla Corte dei conti sul ricorso

proposto da Fontana Romeo iscritta al n. 145 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165

dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 giugno 1980 dalla Corte dei

conti - Sezione quinta giurisdizionale per le pensioni di guerra - è

stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 71

l. 10 agosto 1950 n. 648 e 64 l. 18 marzo 1968 n. 313 "nella parte in

cui, in mancanza di altri chiamati, non prevedono, accanto ai

legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di

diritto a trattamento privilegiato indiretto di guerra" per contrasto

con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, quanto ai motivi della

non manifesta infondatezza della questione, si limita a richiamare quel

che era stato dedotto in una precedente ordinanza della stessa Sezione,

già dichiarata peraltro inammissibile (ordinanza n. 12 del 1983);

che va dichiarata, ora, manifestamente inammissibile la sollevata

questione non essendo bastevole, ai fini dell'assolvimento del precetto

di cui all'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, una mera

motivazione per relationem (cfr. sentenza n. 292 del 1985; ordinanze

nn. 23 e 294 del 1985).

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 71 l. 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento

delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l. 18 marzo 1968 n.

313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra),

sollevata dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per le

pensioni di guerra con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO

SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA -

ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO

CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere