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Ordinanza 279/1986 ECLI:IT:COST:1986:279 Generato dall'IA

Ordinanza 279/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 279/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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depositati in cancelleria il 4 e il 5 aprile 1986 ed iscritti ai nn. 10

Regesto Legislator

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Ordinanza 279/1986 · Corte costituzionale: 10

Parole chiave

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finanze regionali autonomia finanziaria regolamento finanziario diritto regionale bilancio locale competenza legislativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11

del d.l. 28 febbraio 1986 n. 47 recante "Provvedimenti urgenti per la

finanza locale "promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte

regionali della Toscana e della Liguria, notificati il 27 marzo 1986 e

depositati in cancelleria il 4 e il 5 aprile 1986 ed iscritti ai nn. 10

e 11 del registro ricorsi 1986.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 1986, la Regione

Liguria ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale

degli artt. 9, primo e secondo comma, e 10 del decreto legge 28

febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) per

asserito contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

che analoga impugnativa è stata proposta, con ricorso pure

notificato il 27 marzo 1986, dalla Regione Toscana, relativamente

all'art. 11, ad eccezione dei commi secondo e terzo, dell'indicato

decreto legge n. 47 del 1986;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle

questioni sollevate.

Considerato che i predetti giudizi vanno riuniti per formare

oggetto di unica ordinanza;

che, peraltro, il decreto legge n. 47 del 1986-cui si riferiscono

le impugnative proposte dalle Regioni ricorrenti - non è stato

convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77,

comma terzo, Cost.;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle

relative questioni, per inesistenza delle fonti di diritto a livello

legislativo avverso cui esse eransi rivolte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 9 (primo e secondo comma), 10 e

11 (ad eccezione dei commi secondo e terzo) del decreto legge 28

febbraio 1986 n. 47 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale),

rispettivamente sollevate dalle Regioni Liguria e Toscana con i ricorsi

in epigrafe, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere