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Sentenza 273/1986 ECLI:IT:COST:1986:273 Generato dall'IA

Sentenza 273/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 273/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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(confermando peraltro il godimento delle borse di studio da parte degli

Regesto Legislator

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art. 34 Cost; Sentenza 273/1986 · Corte costituzionale: (confermando peraltro il godimento delle borse di studio da parte degli

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 34 Cost

Disposizioni normative citate

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art. 34 Cost
terzo e quarto comma dell'art. 34 Cost.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 2 giugno 1977 e riapprovata il 13 ottobre 1977 dal Consiglio

regionale dell'Emilia-Romagna recante "Abrogazione della legge

regionale 27 dicembre 1972 n. 16 sulla assegnazione di borse di studio

in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia", promosso

con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2

novembre 1977, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto

al n. 32 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha presentato ricorso per la

dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della

Regione Emilia-Romagna approvata il 2 giugno 1977 e riapprovata, dopo

il rinvio del Governo, il 13 ottobre 1977, recante "Abrogazione della

legge regionale 27 dicembre 1972 n. 16 sulla assegnazione di borse di

studio in favore degli alunni in disagiate condizioni di famiglia".

L'impugnata normativa, nell'abrogare la legge regionale n. 16/1972

(confermando peraltro il godimento delle borse di studio da parte degli

alunni già assegnatari delle stesse, sino al termine degli studi) e

nel preannunciare una nuova normativa con la finalità di superare le

modalità "del concorso pubblico per soli titoli", sarebbe lesiva del

terzo e quarto comma dell'art. 34 Cost. che prevede la concessione, ma

per concorso, di borse di studio alle famiglie di studenti capaci e

meritevoli privi di mezzi.

Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione

Emilia-Romagna, rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco

Galgano, secondo il quale la legge denunciata non sarebbe lesiva del

ridetto art. 34, ben potendo il precetto ivi contenuto essere garantito

da altre provvidenze, diverse dalla borsa di studio. Inoltre,

l'intendimento della legge sarebbe quello di superare il principio del

concorso basato solo su titoli, dovendo detta prova essere invece

integrata da altri elementi di valutazione.

Nelle more del giudizio è stata approvata la legge regionale 25

gennaio 1983 n. 6 che ha disciplinato l'intera materia del diritto allo

studio.

:

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione

di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 34 Cost.,

della legge della Regione Emilia-Romagna recante specifiche norme sulla

assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in disagiate

condizioni di famiglia. Come esposto in narrativa, è successivamente

intervenuta la legge regionale 25 gennaio 1983 n. 6 (Diritto allo

studio) che ha organicamente previsto e disciplinato la materia, con

una serie di interventi, ivi compreso quello relativo all'attribuzione

di borse di studio, volti a rimuovere gli ostacoli socio-economici e

culturali di impedimento al pieno esercizio del diritto medesimo.

Va rilevato, pertanto, il venir meno delle ragioni di contrasto

poste nel presente giudizio, con la conseguente dichiarazione di

cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione

Emilia-Romagna approvato il 2 giugno 1977 e riapprovato il 13 ottobre

1977 recante "Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1972 n. 16

sulla assegnazione di borse di studio in favore degli alunni in

disagiate condizioni di famiglia".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1 986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere