Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 266/1986 ECLI:IT:COST:1986:266 Generato dall'IA

Ordinanza 266/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 266/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 24 della Costituzione; Ordinanza 266/1986 · Corte costituzionale: comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti della difesa obbligo di comparizione all'udienza obblighi di notifica diritto di essere sentito notificazione della decisione delega del possesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 24 della Costituzione
1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 665, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

22 luglio 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Walk

Helmunt, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale,

dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 22 luglio

1985, ha denunciato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 665, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non dispone che il decreto di fissazione

dell'udienza avanti alla sezione istruttoria della corte d'appello sia

notificato anche all'estradando;

considerato che, come chiaramente risulta dalla motivazione

dell'ordinanza di rimessione, la censura investe l'art. 666, quinto

comma, del codice di procedura penale e non l'art. 665, secondo comma,

dello stesso codice, evocato, nel solo dispositivo, per mero errore

materiale;

che con sentenza n. 280 del 1985 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice

di procedura penale, "nella parte in cui non dispone che il decreto ivi

previsto sia notificato all'estradando".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 666, quinto comma, del codice di procedura

penale, già dichiarato costituzionalmente il legittimo "nella parte in

cui non dispone che il decreto ivi previsto sia notificato

all'estradando", questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere