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Ordinanza 265/1986 ECLI:IT:COST:1986:265 Generato dall'IA

Ordinanza 265/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 265/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Di Meo Sandro ed altro, Carpita Pietro, Giorgi Mario ed altro

Regesto Legislator

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art. 101 della Costituzione; Ordinanza 265/1986 · Corte costituzionale: carico di Di Meo Sandro ed altro, Carpita Pietro, Giorgi Mario ed altro

Parole chiave

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indipendenza dei giudici ammissione del pubblico ministero margine d'apprezzamento del ministero pubblico pubblicità della procedura dubbi sull'imparzialità indipendenza dell'organo di controllo

Disposizioni normative citate

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art. 101 della Costituzione
all'art. 101 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con

quattro ordinanze emesse l'11 ottobre 1985, il 4 dicembre 1985 e il 16

aprile 1986 (due ordinanze) dal Tribunale di Pisa nei procedimenti a

carico di Di Meo Sandro ed altro, Carpita Pietro, Giorgi Mario ed altro

e Zefirino Andrea, iscritte al n. 889 del registro ordinanze 1985 e ai

nn. 126, 454 e 455 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, n. 26 e n. 34, prima serie

speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con quattro ordinanze

dall'identico contenuto, pronunciate l'11 ottobre 1985 (r.o. 889 del

1985), il 4 dicembre 1985 (r.o. 126 del 1986) e il 16 aprile 1986 (due:

r.o. 454 del 1986 e 455 del 1986), ha denunciato, in riferimento

all'art. 101 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 77 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui richiede il parere

favorevole del P.M. perché il giudice possa accogliere la richiesta di

patteggiamento";

e che nel primo, secondo e quarto dei quattro giudizi è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo: a) nel primo

caso, in via principale, che la questione venga dichiarata

inammissibile, "atteso che la rilevanza che la soluzione della

questione di costituzionalità ha sul procedimento penale pendente

avanti al Tribunale a quo resta meramente accennata, ma non è

esplicitata con espresso riferimento ai termini della contestazione

effettuata nei confronti del giudicabile"; e, in via subordinata, che

la questione venga dichiarata "infondata", avendo la Corte con sentenza

n. 120 del 1984 ritenuto non fondata la questione di costituzionalità

proposta; b) negli altri due casi, che la questione venga dichiarata

manifestamente infondata;

considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno,

quindi, riuniti;

che l'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura Generale dello

Stato deve essere disattesa, avendo il giudice a quo sufficientemente

motivato con riguardo al reato contestato agli imputati;

che, peraltro, la questione risulta già decisa dalla Corte con

sentenza n. 120 del 1984, senza che nelle ordinanze di rimessione si

rinvengano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere