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Ordinanza 264/1986 ECLI:IT:COST:1986:264 Generato dall'IA

Ordinanza 264/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 264/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rimessione è entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui

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Ordinanza 264/1986 · Corte costituzionale: 398, il cui

Parole chiave

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termine processuale perentorio decadenza legale ritardo del ministero pubblico tempestività dell'istanza di ricusazione durata di protezione termine di revisione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263-bis,

secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 27 giugno 1983 dal Tribunale di Roma, sulla richiesta di

riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale

riguardante Borri Armando, iscritta al n. 13 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,

prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 giugno

1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263-bis, secondo comma,

del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede la

decorrenza del termine dei cinque giorni per la proposizione della

richiesta di riesame del difensore dall'esecuzione del mandato o

dell'ordine di cattura indipendentemente dalla conoscibilità di tale

provvedimento da parte del difensore stesso";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che questa Corte con la sentenza n. 80 del 1984 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263-bis, secondo

comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 7

della legge 12 agosto 1982, n. 532, "nella parte in cui dispone che il

termine di cinque giorni per la richiesta di riesame da parte del

difensore dell'imputato detenuto decorra dall'esecuzione del

provvedimento, anziché dalla sua notifica al difensore o comunque da

quando egli abbia conoscenza del provvedimento stesso";

che, peraltro, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione è entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui

art. 19, secondo comma, ha sostituito l'art. 263-bis, secondo comma,

del codice di procedura penale, statuendo che il termine per proporre

la richiesta di riesame decorre per il difensore dell'imputato detenuto

"dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento";

e che, quindi, spetta al giudice a quo stabilire se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora

rilevante.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere