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Ordinanza 263/1986 ECLI:IT:COST:1986:263 Generato dall'IA

Ordinanza 263/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 263/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532,

Regesto Legislator

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Ordinanza 263/1986 · Corte costituzionale: 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532,

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro diritti del detenuto misura di contenzione privazione della libertà censura costituzionale procedura di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale, modificato dall'art. 6 della

legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame di

provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti

di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva),

promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1983 dal Tribunale di Roma

sull'appello proposto da Deodati Antonio, iscritta al n. 187 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 22 luglio

1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263, secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la

formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532,

"non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro

l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta

l'istanza di revoca del mandato di cattura";

considerato che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in

forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo

sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"),

"nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre

appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato

di cattura".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura

penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto

1982, n.532), già dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella

parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello

contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di

cattura", questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - CIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere