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Ordinanza 262/1986 ECLI:IT:COST:1986:262 Generato dall'IA

Ordinanza 262/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 262/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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cassazione sui ricorsi proposti da Motta Antonio, Gelli Licio, Di Mauro

Regesto Legislator

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Ordinanza 262/1986 · Corte costituzionale: cassazione sui ricorsi proposti da Motta Antonio, Gelli Licio, Di Mauro

Parole chiave

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diritti del detenuto pena privativa della libertà revoca della sospensione condizionale azione di rivocazione del sequestro istanza di revisione penale liberazione di detenuti
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 263, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con cinque ordinanze

emesse rispettivamente il 26 giugno 1985, il 21 gennaio 1986, il 21

dicembre 1985 e il 22 luglio 1985 (n. due ordinanze) dalla Corte di

cassazione sui ricorsi proposti da Motta Antonio, Gelli Licio, Di Mauro

Angelo, Gionta Ernesto, Lambie Castro Haidee Georgiana, iscritte al n.

855 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 255, 290, 324 e 331 del

registro ordinanze 1986, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, n. 34 e n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanze del 26 giugno

1985 (r.o. 855 del 1985), del 22 luglio 1985 (due: r.o. 324 e 331 del

1986), del 21 dicembre 1985 (r.o. 290 del 1986) e del 21 gennaio 1986

(r.o. 255 del 1986), ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 263,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui,

anche secondo la formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 12

agosto 1982, n. 532, ed ulteriormente modificata dall'art. 18 della

legge 28 luglio 1984, n. 398, "non riconosce all'imputato il diritto di

proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale

è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura";

considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno,

quindi, riuniti;

che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del

codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in forza

dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo

sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"),

"nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre

appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato

di cattura".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura

penale (testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto

1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell'art. 18 della

legge 28 luglio 1984, n. 398), già dichiarato costituzionalmente

illegittimo "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto

di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca

del mandato di cattura", questione sollevata con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

AN DRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere