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Ordinanza 255/1986 ECLI:IT:COST:1986:255 Generato dall'IA

Ordinanza 255/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 255/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto

Regesto Legislator

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Ordinanza 255/1986 · Corte costituzionale: legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto

Parole chiave

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disoccupazione femminile prestazione d'invalidità discriminazione sessuale parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile affezione accertata dopo il servizio ricorso all'assistenza sociale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), promosso con l'ordinanza emessa il 19

aprile 1985 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra

Zannino Alberto e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 24 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22/1 s.s. dell'anno 1986;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 1985 (R.O. n. 24/86) del

Pretore di Napoli è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto

all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il

vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della

convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il

superamento del sessantacinquesimo anno di età;

che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha già

dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la stessa

questione nella considerazione che la materia è ormai regolata

dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che con l'art. 19 ha

abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa

parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;

che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della

precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dal Pretore di Napoli con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere