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Ordinanza 242/1986 ECLI:IT:COST:1986:242 Generato dall'IA

Ordinanza 242/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 242/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sublocazione degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 242/1986 · Corte costituzionale: sublocazione degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7

Parole chiave

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diritto di riprendere il possesso della cosa disdetta della locazione abitativa protezione del conduttore contro le disdette diritto di ritenzione del locatore sfratto sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
immobili locati, in riferimento all'art. 24 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 bis, primo

comma, legge 22 maggio 1976 n. 349 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 13 maggio 1976 n. 228, concernente

provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e

sublocazione degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7

luglio 1976 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra

s.r.l. Emiluna e Dandini Renzo, iscritta al n. 1001 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 64 dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1975 il Pretore di Roma

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, l. 12 agosto 1974 n. 351, che, a suo dire, sospendeva con

eccessiva latitudine di previsione i provvedimenti di rilascio degli

immobili locati, in riferimento all'art. 24 Cost.;

che con ordinanza n. 68 del 1976 questa Corte restituiva gli atti,

rilevando la sopravvenienza dell'art. 1 quater l. 31 luglio 1975 n.

363, il quale aveva ristretto la detta previsione, eccettuandone

l'applicabilità in diverse ipotesi;

che con ordinanza del 7 luglio 1976 (reg. ord. n. 1001 del 1979) il

Pretore impugnava l'art. 1 bis l. 22 maggio 1976 n. 349 che,

disciplinando nuovamente la materia, ripristinava - secondo lo stesso

magistrato - l'ampia e indiscriminata previsione dell'art. 1 l.

351/1974, tornando a sospendere anche i provvedimenti fondati

sull'inesistenza del diritto di proroga;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva, chiedendo

in via principale che gli atti venissero restituiti per jus

superveniens (l. n. 392 del 1978 e d.l. n. 629 del 1979), e, in

subordine, che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è sopravvenuto

l'art. 1 bis, ultimo comma, l. 8 agosto 1977 n. 510, il quale ha

nuovamente disciplinato la materia oggetto del giudizio a quo (essendo

poi succeduti numerosi altri provvedimenti tra cui, ultimamente, il

d.l. 29 ottobre 1986 n. 708);

che pertanto va disposto il rinvio degli atti al detto giudice

affinché valuti, secondo la normativa sopravvenuta, se sussista

tuttora l'applicabilità del beneficio della sospensione del

provvedimento di rilascio nel caso concreto sottoposto al suo giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere