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Ordinanza 223/1986 ECLI:IT:COST:1986:223 Generato dall'IA

Ordinanza 223/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 223/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pubblicata in G. U. n. 102 del 5 maggio 1986, recante "disposizioni per

Regesto Legislator

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Ordinanza 223/1986 · Corte costituzionale: pubblicata in G. U. n. 102 del 5 maggio 1986, recante "disposizioni per

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze del

Ministro per il coordinamento della protezione civile dell'8 aprile

1986, n. 718/FPC/ZA, pubblicata in G. U. n. 83 del 10 aprile 1986,

recante "misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei

rifiuti tossici e nocivi", e del 28 aprile 1986, n. 727/FPC/ZA,

pubblicata in G. U. n. 102 del 5 maggio 1986, recante "disposizioni per

la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato

dai rifiuti tossici e nocivi", presentata dalla ricorrente Provincia

autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore, rappresentato

e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, col

ricorso proposto dalla Provincia medesima (Reg. confl. n. 29/1986) per

l'annullamento delle ordinanze in oggetto, in quanto lesive delle

competenze provinciali in materia di urbanistica, di lavori pubblici di

interesse provinciale, di opere di prevenzione e di pronto soccorso per

calamità pubbliche e di igiene e sanità (artt. 8, nn. 5, 17 e 13, e

9, n. 10, dello Statuto Trentino Alto - Adige; d.P.R. n. 381 del 1974;

art. 7, comma secondo, legge n. 650 del 1979; art. 6, u.c., del d.P.R.

n. 915 del 1982).

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso.

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenute la dichiarazione di rinunzia alla istanza di sospensione

degli atti impugnati resa in camera di consiglio dal difensore della

ricorrente, avv. Rueca, e la adesione dell'Avvocatura dello Stato, in

persona dell'avv. Laporta.

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28

delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE

- UGO SPAGNOLI FRANCESCO PAOLO

CASAVOLA ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere