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Ordinanza 217/1986 ECLI:IT:COST:1986:217 Generato dall'IA

Ordinanza 217/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 217/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 217/1986 · Corte costituzionale: 628, comma

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina proporzionalità della pena uguaglianza nell'illegalità reati penali adeguamento della pena reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 628, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre

1985 dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di

Calderan Bruna, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/1 s.s.

dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, comma

primo, del codice penale nella parte in cui commina una pena pecuniaria

maggiore nel minimo e nel massimo edittale di quella prevista dal terzo

comma dello stesso art. 628 per l'ipotesi di rapina aggravata, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che nell'ordinanza in esame manca ogni riferimento alla

fattispecie concreta in cui la questione è sorta, così risultando

violato l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 628, comma primo, del codice penale, promossa

dal Tribunale di Trento con l'ordinanza in epigrafe in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere