Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 206/1986 ECLI:IT:COST:1986:206 Generato dall'IA

Ordinanza 206/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 206/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

procedimento civile vertente tra Iacuzzi Elio e l'I.N.P.S., iscritta al

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost; Ordinanza 206/1986 · Corte costituzionale: procedimento civile vertente tra Iacuzzi Elio e l'I.N.P.S., iscritta al

Parole chiave

Generato dall'IA
rendita per menomazione dell'integrità priorità dell'integrazione sulla rendita aliquota della rendita d'invalidità integrazione insufficiente pensione alimentare d'indigenza divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
all'art. 3 Cost., dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni

per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti"), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1984 dal Pretore di Udine nel

procedimento civile vertente tra Iacuzzi Elio e l'I.N.P.S., iscritta al

n. 1288 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1985 dal Pretore di Ancona nel

procedimento civile vertente tra Marchetti Otello e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale dell'anno

1986.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Marchetti Otello;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Udine, con ordinanza in data 5 ottobre

1984, ha denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma secondo, lett. a della legge 12

agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte

in cui non consente l'integrazione al trattamento minimo della pensione

diretta I.N.P.S. per chi sia già titolare di una pensione diretta a

carico del fondo di previdenza interno dell'I.N.A.I.L., qualora per

effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo

superiore al minimo garantito;

che analoga questione (con riguardo alla non ammessa integrazione

al minimo della pensione diretta I.N.P.S. nei confronti di titolare di

pensione del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici

servizi di trasporto) è stata sollevata dal Pretore di Ancona con

ordinanza del 14 novembre 1985;

che nel primo dei due giudizi si è costituito l'I.N.P.S. con atto

del 10 dicembre 1984 assumendo l'inammissibilità della questione, per

difetto di motivazione sulla natura del fondo I.N.A.I.L.; mentre nel

secondo giudizio si è costituita la parte privata Otello Marchetti,

insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della

norma impugnata.

Considerato che due giudizi vanno congiuntamente decisi;

che, per altro, la norma impugnata è già stata dichiarata

illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3

dicembre 1985;

che, inoltre, le medesime questioni hanno formato oggetto, sotto

identici profili, di una precedente ordinanza di questa Corte n. 93 del

9 aprile 1986.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con

le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, lett. a della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già

dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - AEDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere