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Ordinanza 203/1986 ECLI:IT:COST:1986:203 Generato dall'IA

Ordinanza 203/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 203/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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previdenza e di assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 203/1986 · Corte costituzionale: previdenza e di assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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reddito del coniuge limite di reddito imposizione della famiglia assegno di matrimonio contributo straordinario in denaro contributo per gli assegni familiari

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma

primo, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle

controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di

previdenza e di assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza emessa

il 10 gennaio 1980 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale a

carico di Nicastro Antonino, iscritta al n. 112 del registro ordinanze

1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105

dell'anno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di

Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 11

agosto 1973, n. 533, assumendo che detta norma, in quanto prevede il

cumulo dei redditi dei coniugi ai fini della determinazione del limite

massimo di reddito (due milioni) stabilito per l'ammissione al

patrocinio a spese dello Stato dall'art. 11 della stessa legge,

determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

cittadini in relazione alla sussistenza o meno di un rapporto di

coniugio.

Considerato che nella predetta ordinanza manca il benché minimo

riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, con

ciò precludendosi il controllo da parte di questa Corte circa la

rilevanza in tale giudizio della questione sollevata;

che conseguentemente questa, in conformità alla costante

giurisprudenza della Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge 11

agosto 1973, n. 533, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal

Tribunale di Catania con ordinanza del 10 gennaio 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere