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Ordinanza 202/1986 ECLI:IT:COST:1986:202 Generato dall'IA

Ordinanza 202/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 202/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 202/1986 · Corte costituzionale: 90 della legge 26 luglio 1975, n.

Parole chiave

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diritti del detenuto condizioni della detenzione preventiva arresto in vista d'estradizione diritti della difesa mantenimento della carcerazione di sicurezza semiprigionia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 90 della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1982 dal Magistrato di

sorveglianza presso il Tribunale di Avellino sull'istanza proposta da

Faro Antonino, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno

1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Avellino, con ordinanza dell'11 dicembre 1982, ha denunciato, in

riferimento agli artt. 101 e 13, secondo comma, della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

perché "consente l'emanazione di un decreto da parte del Ministro col

quale è possibile vanificare l'azione di trattamento predisposta dal

Magistrato di sorveglianza nei confronti del detenuto" e perché

comporta "un aggravamento della condanna (ed ancor più della custodia

preventiva) al di sopra dei rituali schemi giurisdizionali";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

osservando, fra l'altro, che la questione è stata proposta "in una

situazione in cui il magistrato si è limitato a sollevarla senza in

alcun modo motivare sulla rilevanza";

considerato che effettivamente l'ordinanza di rimessione non

contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della proposta

questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 luglio 1975, n.

354, sollevata, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 101

della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale

di Avellino con ordinanza dell'11 dicembre 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere