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Ordinanza 182/1986 ECLI:IT:COST:1986:182 Generato dall'IA

Ordinanza 182/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 182/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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abitativa), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 dal Pretore

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 182/1986 · Corte costituzionale: abitativa), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 dal Pretore

Parole chiave

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moratoria concordataria sospensione della rendita revoca di prestazioni sociali mora del conduttore condono parziale deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
che tale limitazione sembrava al Pretore contrastare con l'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo

comma, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n.

118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione

abitativa), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1985 dal Pretore

di Milano nel procedimento civile vertente tra Trama Mario ed altra c.

Contardi Giuseppina, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie

speciale, dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente fra Trama Mario

e Contardi Giuseppina ed avente ad oggetto la decadenza di quest'ultima

dal beneficio della sospensione dello sfratto, essendosi la medesima

resa morosa nel pagamento dei canoni, il Pretore di Milano con

ordinanza del 26 giugno 1985 (reg. ord. n. 704 del 1985) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, settimo comma,

d.l. n. 12 del 1985 conv. in 1. n. 118 del 1985, il quale prevedeva la

decadenza per morosità dal beneficio de quo soltanto in riferimento ai

precedenti commi quinto e sesto, ossia solo per gli assegnatari di

alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, ovvero per

gli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata;

che tale limitazione sembrava al Pretore contrastare con l'art. 3

Cost., non essendo ravvisabile alcuna ragione di non estendere la

decadenza in questione a tutti i conduttori, beneficiari della

sospensione dell'esecuzione, che si fossero resi morosi;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo

che la questione fosse dichiarata non fondata.

Considerato che, come questa Corte ha già deciso nella sent. n.

109 del 1986, la questione deve ritenersi manifestamente inammissibile

poiché con essa il giudice rimettente chiede una pronuncia additiva,

presupponente una scelta, di esclusiva competenza del legislatore, tra

una pluralità di soluzioni, tutte idonee in astratto ad estendere la

decadenza dal beneficio per cui è causa.

Visti gli artt. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma settimo, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12

Conv. in 1. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata in riferimento all'art. 3

Cost. dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE

BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere