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Ordinanza 181/1986 ECLI:IT:COST:1986:181 Generato dall'IA

Ordinanza 181/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 181/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Consiglio dei ministri impugnando gli artt. 9, primo e secondo comma, e

Regesto Legislator

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art. 117 Cost; Ordinanza 181/1986 · Corte costituzionale: 9, primo e secondo comma, e

Parole chiave

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finanze regionali bilancio locale Stato regionale autonomia finanziaria sviluppo regionale aiuti aventi finalità regionale

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 117 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo e

secondo comma, e 10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789,

recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale", promosso con

ricorso della Regione Liguria, notificato il 31 gennaio 1986,

depositato in cancelleria il 7 febbraio 1986 ed iscritto al n. 3 del

registro ricorsi 1986.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 31 gennaio 1986, la Regione

Liguria, in persona del Presidente pro - tempore della Giunta

Regionale, ricorreva in via principale contro il Presidente del

Consiglio dei ministri impugnando gli artt. 9, primo e secondo comma, e

10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante "Provvedimenti

urgenti per la finanza locale", di cui denunziava il contrasto con gli

artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione all'art. 11 del d.P.R. 24

luglio 1977, n. 616, nella parte in cui gli stessi prevedono

l'erogazione di mutui agli enti locali per la realizzazione di opere

pubbliche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 117 Cost.,

omettendo o subordinando a limitazioni la partecipazione regionale alla

scelta delle opere finanziate.

Considerato che il decreto - legge impugnato - che peraltro non è

stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo, Cost. -

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.306 del 31 dicembre

1985, mentre il ricorso della Regione Liguria è stato notificato il 31

gennaio 1986, e cioè oltre il termine di decadenza di trenta giorni

fissato dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e già previsto

dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

che pertanto il ricorso stesso deve ritenersi tardivo (cfr. sent.

n. 132 del 1976) e va quindi dichiarato manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile il ricorso indicato in

epigrafe, proposto dalla Regione Liguria avverso gli artt. 9, primo e

secondo comma, e 10 del decreto - legge 30 dicembre 1985, n. 789,

recante "Provvedimenti urgenti per la finanza locale".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere