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Ordinanza 180/1986 ECLI:IT:COST:1986:180 Generato dall'IA

Ordinanza 180/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 180/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ord. n. 513/1985), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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art. 42 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 180/1986 · Corte costituzionale: ord. n. 513/1985), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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diritti del conduttore diritto di ritenzione del locatore diritto di riprendere il possesso della cosa immobile locato diritto di prelocazione legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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art. 42 Cost
di cui all'art. 42 Cost.;
art. 3 Cost
che il giudice rimettente faceva riferimento anche all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9

bis e 9 quater d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella legge 5

aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta

tensione abitativa), promosso con ordinanza emessa dal Pretore di Roma

il 27 maggio 1985 in causa Monterotti Emilio c. Tirelli Umberto (reg.

ord. n. 513/1985), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale del 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Monterotti

Emilio e Tirelli Umberto ed avente ad oggetto licenza per finita

locazione di immobile non abitativo il Pretore di Roma, con ordinanza

del 27 maggio 1985 (reg. ord. n. 513 del 1985), sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, prima parte, del

d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella 1. 5 aprile 1985 n.

118, il quale - disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle

locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della

1. n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 711.

ult. cit. e 15 bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in 1. n. 94 del 1982 -

stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così contrastando coi

principi già enunciati da questa Corte specialmente con la sent. n. 89

del 1984 e quindi comprimendo eccessivamente il diritto di proprietà

di cui all'art. 42 Cost.;

che il giudice rimettente faceva riferimento anche all'art. 3

Cost., per l'ingiustificato favore riservato ai conduttori ed estendeva

l'impugnativa anche al comma 9 quater del cit. art. 1;

che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di tutte

le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, per contrasto con gli

artt. 3 e 42 Cost.

Visti gli artt. 26 1.11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis e 9 quater d.l. 7 febbraio 1985

n. 12 convertito nella 1. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata in

riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dal Pretore di Roma, con

l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n.

108 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VlRGILIO

ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere