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Ordinanza 163/1986 ECLI:IT:COST:1986:163 Generato dall'IA

Ordinanza 163/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 163/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Tribunale di Modena

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 4 Cost, art. 41 Cost; Ordinanza 163/1986 · Corte costituzionale: diritto di proprietà (artt. 42 e 44 Cost.). Considerato che tutte le questioni debbono essere dichiarate manifestamente infondate in quanto già decise con sentenza n. 138 del 1984 (v. anche le ordinanze nn. 88 e 250 del 1985). Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Parole chiave

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azienda agricola proprietà fondiaria agricola affitto agricolo regime della proprietà occupazione contratto di possesso

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
rispetto al mezzadro (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art.
art. 4 Cost
3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4
art. 41 Cost
Cost.), il diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28

e 30 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari),

promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Tribunale di Modena

nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Azienda agricola

Ramondini e Golinelli Enio ed altri, iscritta al n. 768 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento tra la s.p.a. Azienda

agricola Ramondini e Golinelli Enio ed altri, ed avente per oggetto la

cosiddetta conversione della mezzadria in affitto, il Tribunale di

Modena con ordinanza del 16 gennaio 1984 (reg. ord. n. 768 del 1985)

sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26,

28 e 30 l. 3 maggio 1982 n. 203, ritenendo che l'istituto suddetto

ledesse posizioni costituzionalmente tutelate del concedente, quali il

diritto a non essere irrazionalmente trattato in maniera deteriore

rispetto al mezzadro (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4

Cost.), il diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e il

diritto di proprietà (artt. 42 e 44 Cost.).

Considerato che tutte le questioni debbono essere dichiarate

manifestamente infondate in quanto già decise con sentenza n. 138 del

1984 (v. anche le ordinanze nn. 88 e 250 del 1985).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 l. 3 maggio 1982 n. 203,

sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 44 Cost. dal

Tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere