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Ordinanza 162/1986 ECLI:IT:COST:1986:162 Generato dall'IA

Ordinanza 162/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 162/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314/1985 di

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 162/1986 · Corte costituzionale: 314/1985 di

Parole chiave

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priorità dell'integrazione sulla rendita integrazione insufficiente integrazione nell'assicurazione disoccupazione aumento della rendita di invalidità cumulo delle pensioni rendita per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
incidentali di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

secondo, lett. a, legge 12 agosto 1962, n. 1338, in riferimento

all'art. 23 legge 30 aprile 1969, n. 153 ("Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria I.V.S.") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 giugno 1985 dal Pretore di Cagliari nel

procedimento civile vertente tra Mandis Montis Giulietta e I.N.P.S.

iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 9 luglio 1985 dal Pretore di Caltanissetta

nel procedimento civile vertente tra Giammusso Michele e I.N.P.S.

iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/1 s.s. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 29 agosto 1985 dal Tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Carpanese Mario Alberto

iscritta al n. 742 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4/1 s.s. dell'anno 1986;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con le tre ordinanze in epigrafe i Pretori di Cagliari

e Caltanissetta ed il Tribunale di Torino hanno sollevato questioni

incidentali di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1338, nella parte in cui esclude dal diritto all'integrazione

al minimo della pensione, diretta o di reversibilità, corrisposta

dall'I.N.P.S. per i titolari di assegno vitalizio a carico dell'INADEL

(poi trasferito al Fondo speciale gestito dallo stesso I.N.P.S.), di

pensione diretta a carico del Fondo per i dipendenti della Cassa di

Risparmio di Torino, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il

trattamento minimo garantito;

che in nessuno dei giudizi vi è stata costituzione di parti né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi;

che, per altro, la norma impugnata è già stata dichiarata

illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314/1985 di

questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni, sollevate con

le ordinanze in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338: già

dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere