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Ordinanza 159/1986 ECLI:IT:COST:1986:159 Generato dall'IA

Ordinanza 159/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 159/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1984 (pervenuta però alla Corte il 17 aprile 1985) sollevava questione

Regesto Legislator

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Ordinanza 159/1986 · Corte costituzionale: 1984 (pervenuta però alla Corte il 17 aprile 1985) sollevava questione

Parole chiave

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inosservanza delle norme sulla competenza portata geografica dell'infrazione eccesso di legittima difesa violazione di norme di protezione diritto di libero pascolo violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma

primo, legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni (Legge

urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1984 dal

pretore di Voghera nel procedimento penale a carico di Barbieri Carlo

ed altri, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto in fatto che il Pretore di Voghera, con ord. 29 maggio

1984 (pervenuta però alla Corte il 17 aprile 1985) sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, l. 17 agosto

1942 n. 1150 e successive modificazioni, con riferimento agli artt. 24,

secondo comma, 25, secondo comma, e 112 Cost.;

che, ad avviso del Pretore, il denunziato contrasto si

verificherebbe a causa dell'indeterminatezza della fattispecie

penalistica, dovuta all'omessa adeguata indicazione dei connotati della

condotta penalmente rilevante concernente il termine "lottizzazioni",

in guisa che ne deriverebbe la violazione sia del principio di

legalità, sia del diritto di difesa, sia infine dello stesso principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale per carenza del parametro di

verificabilità dell'osservanza dell'obbligo.

Considerato, però, in diritto, che analoghe questioni, anche in

riferimento alla materia edilizia, sono già state più volte prese in

esame da questa Corte, sia con la sent. n. 49 del 1980, che con le

successive ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, e che specificamente

con le ordinanze n. 5 del 1984 e 75 del 1985, è stato ritenuto

legittimo l'uso di espressioni di comune esperienza, come quella di

"lottizzazione", osservandosi che esse non impongono al Giudice oneri

esorbitanti dal normale compito ermeneutico,

visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 primo comma, l. 17 agosto 1942 n. 1150 e

successive modificazioni, sollevata dal Pretore di Voghera con

l'ordinanza di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 24, secondo

comma, 25, secondo comma, e 112 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere