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Ordinanza 149/1986 ECLI:IT:COST:1986:149 Generato dall'IA

Ordinanza 149/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 149/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 149/1986 · Corte costituzionale: 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del

Parole chiave

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collocabilità ridotta posizioni amministrative del funzionario divieto di esercizio della professione necessità d'istruzione scolastica speciale accesso alla professione sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge

20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del

personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente), promossi con due ordinanze emesse dal T.A.R. per

l'Emilia-Romagna in data 18 e 27 giugno 1984, iscritte rispettivamente

ai nn. 1099 e 1098 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, Sede di Parma, ha sollevato con due ordinanze del 18

e del 27 giugno 1984 questione incidentale di legittimità

costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.

57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui esclude dal

beneficio dell'immissione in ruolo i docenti incaricati dei corsi

straordinari presso i Conservatori di musica; per il dubbio che tale

disposizione determini un'irrazionale disparità di trattamento in

favore di altre categorie di insegnanti che si trovano in situazioni

giuridiche del tutto simili.

Considerato che in epoca successiva alle due ordinanze di

rimessione è intervenuta la legge 16 luglio 1984, n. 326, la quale ha

espressamente esteso ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei

Conservatori di musica tutti i benefici previsti dagli artt. 33, 34 e

57 della legge impugnata n. 270 del 1982, rimuovendo pertanto la

disparità denunciata dal giudice a quo.

che rispetto alla questione prospettata le nuove norme

costituiscono pertanto ius superveniens e gli atti vanno quindi

restituiti al T.A.R. per l'Emilia-Romagna per il riesame sulla

rilevanza della questione stessa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti dei due procedimenti al Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Parma, per il

riesame sulla rilevanza della questione sollevata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere