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Ordinanza 148/1986 ECLI:IT:COST:1986:148 Generato dall'IA

Ordinanza 148/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 148/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 148/1986 · Corte costituzionale: 689 (Modifiche al sistema

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore revoca della licenza condurre stato difettoso del veicolo tipo di veicolo guida senza autorizzazione infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,

terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promossi con ordinanze emesse l'8 febbraio 1985 dal Pretore di

Palermo (n. 3 ordinanze), il 19 marzo 1985 dal Pretore di Genova, il 10

aprile 1985 dal Pretore di Ancona, il 31 gennaio 1985 dal Pretore di

Tolmezzo, il 18 maggio ed il 29 giugno 1985 dal Pretore di Vicenza ed

il 17 giugno 1985 dal Pretore di Sestri Ponente, rispettivamente

iscritte ai nn. 276, 277, 278 323, 354, 391, 539, 604 e 605 dell'anno

1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn.

220-bis, 232-bis, 250-bis, 291-bis e 297-bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio

1985 (r.o. 391 del 1985), il Pretore di Genova con ordinanza del 19

marzo 1985 (r.o. 323 del 1985) e il Pretore di Sestri Ponente con

ordinanza del 17 giugno 1985 (r.o 605 del 1985) hanno denunciato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art.

21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in

cui, per il caso di accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma

(divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte

dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle

norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, prevede la confisca obbligatoria del veicolo privo di

carta di circolazione anche se il veicolo stesso sia provvisto dei

requisiti idonei al rilascio di detto documento, deducendo

l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla previsione

dell'art. 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che,

per il caso di accertata violazione dell'art. 32, primo comma, della

legge 24 dicembre 1969, n. 990, consente di evitare la confisca se

entro il termine fissato dall'ordinanza-ingiunzione viene pagato, oltre

alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione

per almeno sei mesi;

e che i Pretori di Tolmezzo, di Genova e di Sestri Ponente con le

dette ordinanze del 31 gennaio 1985 (r.o. 391 del 1985), del 19 marzo

1985 (r.o. 323 del 1985) e del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985), il

Pretore di Palermo con tre ordinanze dell'8 febbraio 1985 (r.o. 276,

277 e 278 del 1985), il Pretore di Ancona con ordinanza del 10 aprile

1985 (r.o. 354 del 1985) e il Pretore di Vicenza con due ordinanze del

18 maggio 1985 e del 29 giugno 1985 (r.o. 539 del 1985 e 604 del 1985)

hanno denunciato in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità dello stesso art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca

obbligatoria del veicolo privo della carta di circolazione anche

laddove quest'ultima sia stata rilasciata o possa essere rilasciata

successivamente all'accertata violazione dell'art. 58, ottavo comma

(divenuto nono in seguito all'aggiunta di un altro comma da parte

dell'art. 8 della legge 10 febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle

norme sulla circolazione stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, deducendo l'irragionevole identità di trattamento che

la norma censurata verrebbe ad instaurare fra i veicoli suscettibili di

regolarizzazione o già regolarizzati, perché in possesso dei

requisiti necessari per conseguire la carta di circolazione, ed i

veicoli non suscettibili di regolarizzazione;

considerato che i giudizi riguardano identiche od analoghe

questioni e vanno, quindi, riuniti;

e che sulle questioni rispettivamente sollevate dall'uno e

dall'altro gruppo di ordinanze la Corte si è già pronunciata,

dichiarandole inammissibili, con la sentenza n. 14 del 1986, in quanto

"la soluzione perseguita si presenta prospettata in termini tali da

richiedere l'apprestamento di una nuova disciplina della confisca del

veicolo che, per risultare concretamente operante, non potrebbe

prescindere dall'esercizio di una pluralità di scelte discrezionali,

come tali demandate al solo legislatore".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, in relazione alla disciplina dettata dal primo

comma dello stesso articolo, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio 1985

(r.o. 391 del 1985), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 marzo

1985 (r.o. 323 del 1985) e dal Pretore di Sestri Ponente con ordinanza

del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985);

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con ordinanza del 31 gennaio 1985

(r.o. 391 del 1985), dal Pretore di Palermo con tre ordinanze dell'8

febbraio 1985 (r.o. 276, 277 e 278 del 1985), dal Pretore di Genova con

ordinanza del 19 marzo 1985 (r.o. 323 del 1985), dal Pretore di Ancona

con ordinanza del 10 aprile 1985 (r.o. 354 del 1985), dal Pretore di

Vicenza con due ordinanze del 18 maggio 1985 (r.o. 539 del 1985) e del

29 giugno 1985 (r.o. 604 del 1985) e dal Pretore di Sestri Ponente con

ordinanza del 17 giugno 1985 (r.o. 605 del 1985).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI

FRANCESCO - PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere