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Ordinanza 147/1986 ECLI:IT:COST:1986:147 Generato dall'IA

Ordinanza 147/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 147/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1983 dal Pretore di

Regesto Legislator

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Ordinanza 147/1986 · Corte costituzionale: penale), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1983 dal Pretore di

Parole chiave

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costituto possessorio costituzionalità messa in pericolo dell'ordine costituzionale diritto a condizioni minime d'esistenza requisito costituzionale revoca del gratuito patrocinio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1983 dal Pretore di

Modena nel procedimento civile vertente tra Degli Innocenti Giuseppe e

la Prefettura di Modena, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza del 25 maggio

1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, e 47

della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 20, quinto comma, della

legge 24 novembre 1981, n.689, "nella parte in cui, qualora il bene

confiscabile sia indispensabile alla sua vita ed a quella delle persone

che con lui convivono, non è applicabile anche se la cosa appartiene a

persona estranea alla violazione amministrativa";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che venga dichiarata "l'irrilevanza e, in subordine,

l'infondatezza" della questione;

considerato che, essendo in discussione nel processo a quo la

violazione dell'art. 58, ottavo comma (diventato nono in seguito

all'aggiunta di un altro comma da parte dell'art. 8 della legge 10

febbraio 1982, n. 38), del testo unico delle norme sulla circolazione

stradale, approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la norma di

cui il Pretore di Modena dovrebbe fare applicazione per quanto attiene

alla confisca non è la norma generale dell'art. 20, quinto comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma la norma speciale dell'art.

21, terzo comma, della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Quando

è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del testo

unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sempre

disposta la confisca del veicolo");

e che, di conseguenza, l'eventuale dichiarazione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689, sarebbe priva di qualsiasi effetto nel giudizio nel corso

del quale la questione è stata proposta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 30,

primo comma, e 47 della Costituzione, dal Pretore di Modena con

ordinanza del 25 maggio 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere