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Ordinanza 140/1986 ECLI:IT:COST:1986:140 Generato dall'IA

Ordinanza 140/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 140/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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la distribuzione di competenze fra Stato e Regioni "quale risulta dalla

Regesto Legislator

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art. 77 Cost; Ordinanza 140/1986 · Corte costituzionale: la distribuzione di competenze fra Stato e Regioni "quale risulta dalla

Parole chiave

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imposta locale finanze regionali Stato regionale regime di prezzi amministrazione locale bilancio locale

Disposizioni normative citate

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art. 77 Cost
10, violerebbe l'art. 77 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

d.l. 17 aprile 1984, n. 70 recante "misure urgenti in materia di

tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza"

promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 16 maggio

1984, depositato in cancelleria il 4 giugno 1984 ed iscritto al n. 15

del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la regione Toscana ha sollevato, con il ricorso

indicato in epigrafe, questione di legittimità costituzionale in via

principale:

a) dell'art. 1, primo comma, ultimo inciso, del d.l. 17 aprile

1984, n. 70 (misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi

amministrati e di indennità di contingenza) in quanto, prevedendo

l'emanazione da parte del C.I.P. di direttive alle amministrazioni

degli enti locali territoriali ed ai comitati provinciali dei prezzi

per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro

competenza in materia di prezzi e tariffe amministrati, sovvertirebbe

la distribuzione di competenze fra Stato e Regioni "quale risulta dalla

l. n. 382 del 1975, dall'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dai

principi generali ... identificati nella S. n. 150 del 1982 della Corte

costituzionale";

b) dell'art. 4, stesso decreto legge n. 70 del 1984, in quanto,

confermando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati (e

facendo salvi i rapporti giuridici sorti) sulla base del non convertito

d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, violerebbe l'art. 77 Cost. che riserva

alla legge la regolamentazione dei rapporti giuridici conseguenti ai

decreti di legge non convertiti, in tal modo altresì perpetuando la

denunciata invasione di competenza.

Considerato che il ricorso, notificato il 16 maggio 1984, è stato

depositato in cancelleria il 4 giugno 1984 e quindi oltre il termine di

dieci giorni dalla notificazione stabilito dall'ultimo comma dell'art.

32 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che nel senso della manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale per tardività del deposito del ricorso la

Corte si è da ultimo pronunciata con le ordinanze nn. 100, 101 e 241

del 1985.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultimo inciso, e 4 del d.l.

17 aprile 1984, n. 70, sollevata dalla regione Toscana con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO

SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere