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Ordinanza 127/1986 ECLI:IT:COST:1986:127 Generato dall'IA

Ordinanza 127/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 127/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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regionale siciliana recante "Norme in materia di personale delle Unità

Regesto Legislator

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Ordinanza 127/1986 · Corte costituzionale: regionale siciliana recante "Norme in materia di personale delle Unità

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria declinatoria di competenza effetti dell'incostituzionalità inattività successiva alla sospensione ricorso costituzionale all'estero abbandono del procedimento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo

comma, e 2 della legge approvata il 31 ottobre 1985 dall'Assemblea

regionale siciliana recante "Norme in materia di personale delle Unità

sanitarie locali" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per

la Regione siciliana notificato l'8 novembre 1985, depositato in

cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi

1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

premesso che con ricorso in data 8 novembre 1985 il Commissario

dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato avanti a questa Corte

le disposizioni contenute negli artt. 1, terzo comma, e 2 del disegno

di legge n. 989, approvato dall'Assemblea regionale il 31 ottobre

precedente e recante norme in materia di personale delle Unità

sanitarie locali;

premesso, altresì, che in data 27 novembre 1985 l'Assemblea

regionale ha approvato altro disegno di legge, apportando alle

surriferite disposizioni impugnate le modifiche necessarie a far venir

meno gli assunti rilievi di incostituzionalità formulati nel ricorso;

ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana

ha, in conseguenza, rinunciato al proprio ricorso e che la rinuncia

medesima risulta ritualmente accettata;

considerato, pertanto, che il processo di cui trattasi va

dichiarato estinto.

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere