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Ordinanza 106/1986 ECLI:IT:COST:1986:106 Generato dall'IA

Ordinanza 106/1986 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 106/1986
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze emesse dal Pretore di Olbia il 20 giugno 1984, dal Pretore di

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 106/1986 · Corte costituzionale: ordinanze emesse dal Pretore di Olbia il 20 giugno 1984, dal Pretore di

Parole chiave

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sanzione sostitutiva commisurazione della pena minorile sanzioni penali adeguamento della pena pena complementare gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
689 con riferimento all'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con

ordinanze emesse dal Pretore di Olbia il 20 giugno 1984, dal Pretore di

Lugo il 18 ottobre 1984, il 14 marzo 1985 ed il 28 marzo 1985, dal

Pretore di Città di Castello il 26 aprile 1985 e dal Pretore di

Camposampiero il 12 giugno 1984, rispettivamente iscritte ai nn. 241,

407, 408, 409, 410, 411, 428 e 577 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 202 bis, 250

bis, 273 bis, 285 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Olbia, con ord. 20 giugno 1984 (n.

241/1985), il Pretore di Lugo, con ord. 18 ottobre 1984 (n. 407/1985),

con ord. 14 marzo 1985 (n. 408/1985) e con tre ordinanze datate 28

maggio 1985 (nn. 409-410 e 411/ 1985), il Pretore di Città di Castello

con ord. 26 aprile 1985 (n. 428/1985), il Pretore di Camposampiero con

ord. 12 giugno 1984 (pervenuta alla Corte il 10 settembre 1985, ed

iscritta sotto il n. 577/1985) sollevavano questione di legittimità

costituzionale dell'art. 77, primo e secondo comma, l. 24 novembre

1981, n. 689 con riferimento all'art. 3 Cost.,

che il Pretore di Lugo impugnava altresl', in tutte le sue

ordinanze, anche l'art. 53, primo comma, legge citata, mentre il

Pretore di Città di Castello faceva riferimento anche ai parametri di

cui agli artt. 24 e 27, terzo comma, Cost.,

che tutti i predetti magistrati lamentavano in sostanza nelle

ripetute ordinanze che il legislatore abbia ritenuto di ammettere alla

sostituibilità della sanzione reati che comportano pene detentive, e

non i reati meno gravi che comportano pene pecuniarie, sole o in

alternativa a pena detentiva, quando il giudice ritenga - in

quest'ultima ipotesi - di infliggere la pena pecuniaria,

che nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio innanzi

a questa Corte, benché tutte le ordinanze sieno state regolarmente

notificate, comunicate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato che, identiche essendo le questioni sollevate, i

giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica ordinanza,

che la questione peraltro è stata già decisa da questa Corte con le

sentenze 18 maggio 1984, n. 148 e 12 novembre 1985 n. 292, e che le

ordinanze attuali non hanno prospettato profili nuovi o diversi, in

guisa che la Corte non trova motivi per discostarsi dai precedenti

giudizi,

che, pertanto, va ora dichiarata la manifesta inammissibilità

delle sollevate questioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, l. 24 novembre

1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Olbia con ord. 20 giugno 1984

(n. 241/1985), dal Pretore di Lugo (anche nei confronti dell'art. 53,

primo comma, stessa legge), con ord. 18 ottobre 1984 (n. 407/1985), con

ord. 14 maggio 1985 (n. 408/85) e con tre ordinanze datate 28 marzo

1985 (nn. 409-410-411/85), dal Pretore di Camposampiero con ord. 12

giugno 1984 (n. 577/85), con riferimento all'art. 3 Cost., nonché dal

Pretore di Città di Castello anche con riferimento agli artt. 24 e 27,

terzo comma Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere