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Ordinanza 98/1985 ECLI:IT:COST:1985:98 Generato dall'IA

Ordinanza 98/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 98/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Repubblica del Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di Basile

Regesto Legislator

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art. 41 bis cod. proc. pen, art. 41 bis c.p; Ordinanza 98/1985 · Corte costituzionale: Repubblica del Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di Basile

Parole chiave

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incompetenza territoriale competenza del pubblico ministero competenza funzionale competenza attribuita risoluzione del conflitto giurisdizionale proroga di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 41 bis cod. proc. pen
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis
art. 41 bis c.p
di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis

cod. proc. pen. introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme

sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a

magistrati e nei casi di rimessione"), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Perera Paolo

ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1984 dalla Corte di cassazione nel

conflitto di competenza sollevato dal Procuratore della Repubblica del

Tribunale di Ariano Irpino nei confronti del Procuratore della

Repubblica del Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di Basile

Lorenzo, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 19 novembre 1983 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Federico Pietro,

iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in

cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche

nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro

danno, attribuiti alla competenza del tribunale nella cui

circoscrizione è compreso il mandamento in cui il Pretore o vice

Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;

che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità

delle questioni sollevate;

considerato che, con sentenza n. 232 del 1984, è stata già

dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga sotto il profilo

che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante

nell'ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che

esulano dalla competenza della Corte costituzionale;

che analoga questione è stata dichiarata manifestamente

inammissibile con ordinanza n. 54 del 1985;

Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e

9, secondo comma delle norma integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., introdotto con la

legge 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla

competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di

rimessione"), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in

riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere