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Ordinanza 97/1985 ECLI:IT:COST:1985:97 Generato dall'IA

Ordinanza 97/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 97/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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I grado di La Spezia sul ricorso proposto da Lorenzon Roberto, iscritta

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 97/1985 · Corte costituzionale: I grado di La Spezia sul ricorso proposto da Lorenzon Roberto, iscritta

Parole chiave

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assoggettamento all'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto arretrati d'imposta tempestività tributaria differimento dell'imposizione contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47,

n. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni, promosso

con ordinanza emessa il 15 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di

I grado di La Spezia sul ricorso proposto da Lorenzon Roberto, iscritta

al n. 555 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di La Spezia, con

ordinanza del 15 giugno 1977, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n.

3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 633 e successive modificazioni;

che, viceversa, la controversia all'esame della predetta

Commissione tributaria verteva sull'art. 33, secondo comma, dello

stesso decreto presidenziale sopra indicato, per omesso versamento

dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine ivi prescritto;

che il giudice a quo ha formulato al riguardo la censura di mancata

menzione, nell'art. 44 del suindicato decreto presidenziale, dell'art.

33, secondo comma, chiedendo a questa Corte di voler operare "il

coordinamento tra le norme sopra richiamate che determinano attualmente

una notevole disparità di trattamento tra i cittadini ai sensi

dell'art. 3 Cost.";

considerato che, a parte l'anomala richiesta di coordinamento di un

testo legislativo, l'oggetto della questione non risulta chiaramente

definito e che tale indeterminatezza si riverbera anche

sull'individuazione della disciplina applicabile nella specie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 8

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione

agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e

successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza

in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere