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Ordinanza 92/1985 ECLI:IT:COST:1985:92 Generato dall'IA

Ordinanza 92/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 92/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del 1984) - dopo aver rilevato che l'appellante si doleva della mancata

Regesto Legislator

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Ordinanza 92/1985 · Corte costituzionale: del 1984) - dopo aver rilevato che l'appellante si doleva della mancata

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi retroattività iniziativa costituzionale revisione della costituzione effetti dell'incostituzionalità inosservanza del termine perentorio
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c.,

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1984 dal

Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di Tonutti Carlo,

iscritta al n. 897 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento penale d'appello contro Tonutti

Carlo, imputato di reati edilizi accertati il 21 ottobre 1980, il

Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 20 marzo 1984 (R.O. n. 897

del 1984) - dopo aver rilevato che l'appellante si doleva della mancata

applicazione, con la sentenza emessa in primo grado il 7 giugno 1983,

della speciale causa estintiva del reato prevista dall'art. 9 del d.l.

30 settembre 1982, n. 688, non convertito, in relazione all'art. 2,

u.c., c.p. - sollevava questione di legittimità costituzionale di

quest'ultima norma, che fa salvi gli effetti depenalizzanti dei decreti

legge non convertiti secondo i principi che regolano la successione nel

tempo delle leggi penali (commi secondo e terzo dello stesso articolo),

in riferimento all'art. 77, u.c., Cost., che priva di efficacia, sin

dall'inizio, i decreti legge non convertiti;

considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata

illegittima da questa Corte con la sentenza 51 del 1985.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con

l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza

n. 51 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere