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Ordinanza 90/1985 ECLI:IT:COST:1985:90 Generato dall'IA

Ordinanza 90/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 90/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Giancarlo, iscritta al n. 1042 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

Regesto Legislator

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Ordinanza 90/1985 · Corte costituzionale: Giancarlo, iscritta al n. 1042 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

Parole chiave

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altri reati momento del reato contravvenzioni infrazione privilegiata circostanza aggravante punibilità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, u.c.,

del codice penale e 7, comma secondo, lett. d), del d.l. 20 novembre

1981 n. 663, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 dal

Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Turrini

Giancarlo, iscritta al n. 1042 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Turrini

Giancarlo, per reati edilizi accertati il 19 luglio 1982, il Pretore di

Padova, con ordinanza emessa il 18 ottobre 1983 (R.O. n. 1042 del

1983), premesso che l'imputato assumeva di aver compiuto il fatto in

epoca anteriore al d.l. 20 novembre 1981 n. 663, dopo aver rilevato che

il d.l. suindicato - il quale elimina il carattere di illiceità

penale del fatto ascritto -, pur non essendo stato convertito, doveva

essere applicato, quale norma sopravvenuta più favorevole

all'imputato, ai fatti anteriormente commessi, ai sensi dell'art. 2,

u.c., c.p., sollevava questione di legittimità costituzionale di

quest'ultima disposizione in riferimento all'art. 77, u.c., Cost., in

base al quale i decreti legge non convertiti perdono efficacia sin

dall'inizio;

considerato che, comunque, la norma impugnata è già stata

dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Pretore di

Padova con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la

sentenza n. 51 del 1985.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere