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Ordinanza 84/1985 ECLI:IT:COST:1985:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promosso con ricorso del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano

Regesto Legislator

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Ordinanza 84/1985 · Corte costituzionale: promosso con ricorso del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano

Parole chiave

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legislazione in materia di energia stato richiedente competenza legislativa legittimazione a ricorrere esenzione dalle imposte sull'energia costituzionalità delle leggi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 29 maggio

1982 n. 308 recante Norme sul contenimento dei consumi energetici,

promosso con ricorso del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano

notificato il 7 luglio 1982, depositato in cancelleria il 15 successivo

ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano, con ricorso 6 luglio

1982, notificato il 7 successivo, ha impugnato la legge statale 29

maggio 1982 n. 308 recante "Norme sul contenimento dei consumi

energetici" ed altro, sostenendo che la legge nel suo complesso, ma in

particolare negli artt. 2, 3, 5, 6, 7, primo comma e 12, primo e

secondo comma, ledeva l'ambito di competenza, legislativa e

amministrativa, di essa ricorrente, nonché il sistema di finanziamento

delle relative attività, per cui ne chiedeva declaratoria

d'illegittimità costituzionale,

che si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

la quale chiedeva la reiezione del ricorso,

che, però, con atto notificato il 31 ottobre 1984, la Provincia

Autonoma di Bolzano ha dichiarato di rinunciare al predetto ricorso,

previa Delibera 25 settembre 1984 n. 9 del Consiglio Provinciale di

Bolzano, in quanto la successiva legge statale 21 aprile 1983 n. 127

avrebbe pienamente salvaguardato le competenze della ricorrente,

che, con atto 12 gennaio 1985, l'Avvocatura Generale dello Stato ha

dichiarato di accettare, in nome e per conto del suo Rappresentato, la

predetta rinunzia ad ogni effetto di legge.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del processo a causa di formale rinunzia,

ritualmente accettata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere